Opinione della Settimana

Attuari, prova attitudinale per riconoscere il titolo

Attuari - Calcoli - Statistiche Imc

(Fonte: ItaliaOggi)

Servirà superare una prova attitudinale per poter esercitare la professione di attuario in Italia. Il professionista europeo che voglia veder riconosciute i propri titoli professionali sarà infatti sottoposto a una verifica scritta e orale, oppure soltanto orale, per ottenere l’iscrizione nell’albo professionale. E’ quanto prevede lo schema di decreto del Ministro della Giustizia recante «Regolamento di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di attuario» sul quale il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole, con poche osservazioni. Il provvedimento è predisposto in attuazione del decreto legislativo 206/2007 sul riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in ambito comunitario il quale prevede l’introduzione di misure compensative consistenti in una prova attitudinale o in un tirocinio, qualora dall’esame della documentazione presentata dall’interessato emerga la necessità di colmare eventuali lacune formativo – professionali rispetto alla figura professionale corrispondente nello Stato membro ospitante.

Non essendo previsto il tirocinio per la professione di attuario lo schema di decreto prevede che il riconoscimento sia subordinato al superamento di una prova attitudinale, che si articola in una prova scritta o pratica e in una prova orale, ovvero in una sola prova orale, in ragione di quanto di volta in volta stabilito dal decreto di riconoscimento del Direttore generale della Giustizia civile presso il Ministero della Giustizia.

Sul provvedimento, il Consiglio di Stato formula un giudizio sostanzialmente positivo, con alcune osservazioni “che si pongono come condizioni alla prosecuzione dell’iter di approvazione del regolamento”. In particolare, per i giudici amministrativi è necessario precisare che le prove attitudinali (da svolgersi due volte l’anno) siano tenute a distanza di almeno sei mesi. Inoltre, occorre fissare un limite di durata per la prova pratica alternativa a quella scritta, attualmente non previsto (contro le sette ore individuate invece per la prova scritta); inoltre per il CdS sarebbe opportuno precisare che, nel caso siano previste più prove scritte, le stesse si svolgono ciascuna in giornate diverse e che il tempo massimo di sette ore si riferisce a una singola prova.

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