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IVASS e Bankitalia, risposta alle osservazioni ABI, ANIA e ASSOFIN sulle polizze abbinate ai finanziamenti

Assicurazioni - Contratto - Firma - Accordo Imc

Con una lettera congiunta dello scorso 19 novembre, IVASS e Banca d’Italia hanno risposto al documento inviato da ABI, ANIA e ASSOFIN contenente osservazioni sulle misure a tutela dei clienti richieste dalle due Authorities nella lettera al mercato del 26 agosto u.s. sulle polizze abbinate ai finanziamenti (PPI – Payment Protection Insurance) e alcune proposte di concreta applicazione delle stesse misure.

IVASS e Banca d’Italia rilevano positivamente come il documento delle associazioni si muova “largamente in linea con le indicazioni della citata lettera”, annotando tuttavia come alcune misure ed alcuni esempi di concreta applicazione non siano invece coerenti con tali indicazioni.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti e adeguatezza del contratto in presenza di pacchetti multirischio con “garanzie rotanti”, le due Authorities indicano come una delle soluzioni proposte – permanenza di un pacchetto multirischio con “garanzie rotanti” – mantenga le criticità che la lettera indicava di superare. IVASS e Bankitalia non ritengono che sia quindi sufficiente “a superare le criticità la previsione di alcune condizioni alle quali sarebbe possibile, ad avviso di codeste Associazioni, continuare a vendere i pacchetti, e cioè che il cliente sia solo più chiaramente informato che ci sono coperture che operano solo in determinati casi e che il prodotto non possa essere collocato se si rileva l’inassicurabilità del cliente al momento della stipula”.

Una valutazione analoga riguarda di conseguenza anche l’assetto dei controlli interni idoneo a verificare che la rete di vendita commercializzi i nuovi prodotti in relazione al target individuato.

Per quanto concerne il paragrafo riguardante durata, esclusioni, rivalse, carenze e franchigie, le Authorities ricordano come la lettera al mercato abbia richiesto una generale rivisitazione delle clausole contrattuali “per riequilibrare significativamente i contenuti delle garanzie a favore dei consumatori”.

La possibilità di proporre contratti pluriennali o polizze a tacito rinnovo o altre soluzioni, per garantire la prosecuzione della copertura per l’intera durata del finanziamento, potrebbe eventualmente essere considerata coerente e a favore dei clienti “solo nel caso in cui il contratto si rinnovasse alle medesime condizioni economiche originariamente concordate (pagamento dello stesso premio), ma ciò nel documento non viene chiarito”. Relativamente ad altre soluzioni ipotizzate, IVASS e Bankitalia richiamano “l’esigenza di rivedere le condizioni di polizza in chiave di sostanziale riequilibrio dei contenuti a favore dei clienti, non essendo sufficiente il solo rafforzamento dei presidi di trasparenza né la sottoscrizione di specifiche clausole da parte dei clienti”.

Per quanto riguarda la dichiarazione di buono stato di salute (DBS), tra le soluzioni descritte nel documento ABI-ANIA-ASSOFIN, quella che prevede “una dichiarazione di stato di salute integrata e rafforzata” può ritenersi in linea con le indicazioni della lettera “nella misura in cui essa consista non già in una dichiarazione predefinita da sottoscrivere, ma sia basata su un questionario “semplificato” con una lista esaustiva di patologie, per le quali l’assicurato è invitato a rispondere si/no per ciascuna di esse”. Inoltre la circostanza che l’eventuale risposta positiva ad una delle patologie comporti, in alternativa al rifiuto alla stipula della PPI tout court, la possibilità di sottoscrivere la PPI, senza però garantire la copertura per la patologia dichiarata esistente, si ritiene “presenti forti criticità e non rappresenti un comportamento fair nei confronti del cliente”.

“Il cliente – sottolineano le Autorità di vigilanza – verrebbe infatti indotto a sottoscrivere comunque la polizza e a pagare il premio sebbene la copertura non operi proprio per la patologia da lui indicata e per la quale ha verosimilmente una maggiore esigenza di copertura. Possono inoltre sorgere contenziosi sul nesso di causalità tra la patologia pregressa e l’effettiva causa del sinistro”.

Nel paragrafo relativo al rimborso dei premi non goduti in caso di estinzione anticipata del finanziamento, IVASS e Bankitalia osservano come il documento preveda, come soluzione operativa, che l’operazione di estinzione anticipata del finanziamento “può” prevedere contestualmente la richiesta al cliente di esprimere la propria volontà circa il rimborso del premio o il mantenimento della copertura.

Le Authorities, al riguardo, ritengono che, per dare concreta attuazione alle indicazioni della lettera, “sia necessario attivare flussi informativi e processi tra le banche/finanziarie erogatrici del finanziamento e le imprese di assicurazione tali per cui all’atto dell’estinzione anticipata l’impresa sia subito portata a conoscenza dell’estinzione anticipata e si attivi tempestivamente per la restituzione della quota parte del premio pagato e non goduto”. In questo senso, la richiesta al cliente di esprimersi “dovrebbe sempre essere prevista” all’atto dell’estinzione del finanziamento. Particolari misure a tutela dei clienti sarebbero poi da prevedere per i casi, non rari, di cessazione degli accordi di partnership tra banche ed imprese di assicurazione, per evitare che da tali situazioni derivino ritardi nella restituzione dei premi.

Per quanto concerne il Tie-in (vendita combinata finanziamenti/polizze), IVASS e Bankitalia evidenziano come – secondo quanto previsto nella lettera al mercato – nella comunicazione da inviare al cliente dopo la stipulazione della polizza e con la massima tempestività, debbano essere indicati la facoltà di recedere dalla polizza ed ottenere il rimborso del premio versato – ovvero, nel caso il premio sia stato finanziato, la corrispondente riduzione della rata o della durata del finanziamento – unitamente ai relativi importi. A parere delle Autorità di vigilanza “non si ravvisano ulteriori modalità alternative per il rimborso del premio, oltre a quelle sopra indicate”.

Per IVASS e Bankitalia è opportuno che siano attivati adeguati flussi informativi e procedurali per lo scambio delle informazioni tra le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi, “non essendo coerente con le indicazioni della lettera omettere al cliente la comunicazione degli importi a cui ha diritto”; le iniziative già poste in essere dagli operatori sulla base dei pregressi accordi di autoregolamentazione non possono essere considerate automaticamente in linea con le indicazioni della lettera al mercato.

Per quanto riguarda i criteri e le modalità per la determinazione della parte di premio da rimborsare, le Authorities richiamano quanto previsto dall’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010.

IVASS e Bankitalia rispondono infine anche alla richiesta di proroga dei termini di adeguamento indicati nella lettera al mercato, ritienendo di poter estendere di 30 giorni il termine per la convocazione del CdA che approvi il piano degli interventi, “ferma restando la data finale per la realizzazione del piano stesso (22 febbraio 2016), in ragione delle esigenze di tutela dei clienti”.

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