Opinione della Settimana

La «casa della consulenza» parte con una nuova tassa

Promotori finanziari - Studio associato Imc

(di Gianfranco Ursino – Plus24)

Il gettito annuo stimato è di circa mezzo milione. Metà andrà al Fondo di tutela degli investitori della Consob. E il resto?

La “casa della consulenza” ancora non è sorta ma già si è concretizzato un nuovo balzello a carico di coloro che intendano iscriversi all’attuale Albo dei promotori finanziari (Apf) e futuro Albo dei consulenti finanziari. Il provvedimento di riorganizzazione dell’attività di consulenza finanziaria, varato con l’ultima legge di Stabilità, trasforma l’Apf nel nuovo Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari, che ospiterà sotto lo stesso tetto – ma in tre sezioni distinte – i consulenti finanziari “abilitati all’offerta fuori sede” (gli attuali promotori finanziari), i consulenti finanziari “autonomi” (ovvero i consulenti fee only) e le società di consulenza finanziaria.

La causale del versamento

All’interno della riforma è stato inserito anche il rilancio del Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori previsto dal Dl 179 del 2007, ma mai attivato presso la Consob, che ha lo scopo di risolvere in via stragiudiziale le controversie tra intermediari finanziari e clienti in tema di investimenti. A tal riguardo viene anche previsto che il fondo sarà finanziato oltre che con la metà degli importi delle sanzioni irrogate dalla Consob, anche con una dote finanziaria, massimo di 250mila euro annui, derivante dalla “nuova” tassa di concessione governativa di 168 euro una tantum dovuta da tutti coloro che verranno iscritti all’Apf a partire dalla riapertura degli uffici già da lunedì prossimo. La legge di Stabilità è infatti entrata in vigore il 1° gennaio 2016, anche se per la nuova versione allargata della “casa della consulenza” bisognerà attendere la modifica del Regolamento Intermediari e alcune delibere Consob.

L’origine del balzello

La tassa di concessione governativa, che fino ad oggi non era prevista per i promotori finanziari, è dovuta in base all’art. 22 della tariffa allegata al Dpr 641/1972, ogni volta che c’è un’iscrizione abilitante all’esercizio di un’attività. Gli agenti assicurativi e i mediatori creditizi, solo per restare in ambito finanziario, già pagano questo balzello rispettivamente per l’iscrizione al Rui e all’Oam. Adesso la tassa una tantum viene estesa anche ai consulenti finanziari, che già come promotori sono tenuti a versare 100 euro per sostenere la prova valutativa per l’accesso alla professione e 300 euro per l’iscrizione all’Apf. Successivamente i promotori pagano ogni anno un contributo alla Consob, che nel 2015 era di 93 euro, e uno di 85 euro all’Apf.

La stima del nuovo gettito

Solo ipotizzando un numero di iscrizioni all’Apf in linea con quelle degli anni precedenti (la media annua degli ultimi sei anni è pari a 2536 soggetti), dal versamento di 168 euro pro capite è possibile stimare un gettito di 426mila euro annui. Il calcolo è anche prudenziale dal momento che non sono stati considerati i possibili nuovi iscritti derivanti dall’accesso facilitato al nuovo Albo previsto con la Stabilità 2016 per gli agenti assicurativi già iscritti al Rui e neanche i futuri iscritti alla nuova sezione dei consulenti finanziari autonomi.

Ma se c’è un limite massimo di 250mila annui per l’alimentazione del Fondo di garanzia, come saranno destinate le somme che l’Erario incasserà in eccedenza? I consulenti verseranno i 168 euro sul c/c postale 8003 intestato all’agenzia delle Entrate, che poi girerà tutto o parte alla Consob anche per altre finalità. Per esempio pe compensare il contributo che la Consob perderà una volta che la vigilanza sui singoli iscritti passerà all’organismo di tenuta dell’Albo.

La doppia imposizione

I 168 euro non andranno pagati se il soggetto chiede il passaggio da un elenco all’altro dello stesso Albo, come già avviene per il Rui. Ma se ha già versato in passato la tassa per l’iscrizione ad altri Albi, Elenchi o Ruoli, è invece tenuto a versarla nuovamente per l’iscrizione all’Apf. Almeno secondo quanto emerge da una Faq pubblicata sul sito dell’Oam. Anche la reiscrizione all’Albo, dopo una cancellazione, dovrebbe comportare il pagamento ex novo della tassa, secondo la risoluzione 30/E 2009 dell’Agenzia delle Entrate emanata in risposta a un quesito dell’Isvap che ai tempi gestiva il Rui. Solo nel 2015 si sono reiscritti all’Apf oltre 350 promotori.

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