(Fonte: Corriere del Trentino)
Condannata l’Itas Mutua, versati oltre 140.000 euro. La battaglia di un imprenditore
Ha già versato 140.000 euro, di cui 110.000 di danni, e dovrà pagare altri 9.515 euro di spese legali e accessori di legge.
È un conto salato quello presentato all’assicurazione Itas Mutua di Trento ritenuta responsabile dai giudici civili per aver applicato al contratto, stipulato con un’impresa locale, una clausola ritenuta «vessatoria». La Corte d’appello di Trento (nella foto) ha infatti confermato la sentenza di primo grado del Tribunale civile che aveva condannato l’assicurazione a pagare i danni alla ditta trentina.
Ma per capire la delicata vicenda bisogna fare qualche passo indietro. Tutto è iniziato nel 2009 quando una ditta trentina è stata incaricata di eseguire dei lavori di utilizzo a scopo idroelettrico dell’acquedotto di Villa di Chiavenna (in Liguria). I lavori, dopo uno stop di due anni per cause indipendenti dall’impresa trentina, sono iniziati nel settembre 2011, ma durante la prova di messa in pressione della condotta si è verificata una violenta fuoriuscita di acqua che ha danneggiato la strumentazione elettrica e la gestione della turbina. Un danno, contestato dal Comune che aveva appaltato l’opera, di 112.891 euro. Soldi che ha dovuto pagare la ditta. L’impresa, ovviamente era assicurata, aveva stipulato con l’Itas Mutua una polizza per la responsabilità civile nei confronti di terzi. Ma l’ente ha rigettato la richiesta di indennizzo.
Il motivo è semplice: secondo l’assicurazione mancherebbe il requisito di garanzia in quanto i lavori non erano stati ancora ultimati, inoltre ha eccepito la tardività della denuncia.
È iniziata così la lunga battaglia legale. La ditta, attraverso il suo avvocato Giulio Busetti, con un atto del gennaio 2013 ha citato in giudizio l’Itas davanti al Tribunale civile. I giudici di primo grado hanno accolto in toto la tesi della difesa dell’impresa ritenendo, in primis, che il Comune, essendo proprietario del suolo va considerato terzo per il principio di «accessione» previsto dall’articolo 934 del codice civile, inoltre alcune clausole di esclusione della garanzia elencate nell’articolo 32 delle Condizioni generali della polizza sono ritenute «vessatorie».
Un ragionamento condiviso dalla Corte d’appello che ha condannato l’Itas Mutua. «Le clausole — scrivono i giudici della Corte d’appello in sentenza — non specificano il rischio garantito, ma individuano cause di esclusione dello stesso, peraltro di ampiezza tale da rendere difficile stabilire, in concreto, quali siano i danni rientranti nella copertura assicurativa». In sostanza sarebbero talmente numerose le clausole di esclusione, previste nel contratto, che i danni coperti dalla polizza sarebbero davvero pochi. Ora all’assicurazione, difesa dall’avvocato Andrea Girardi, resta aperta la strada della Cassazione.