(a cura della Redazione Lex 24 – Quotidiano del Diritto)
- Danno – Morte di un congiunto – Decesso avvenuto immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni subite – Danno tanatologico – Risarcibilità – Esclusione (Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 22 luglio 2015 n. 15350)
Il momento centrale del sistema della responsabilità civile è rappresentato dal danno, inteso come perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva. E poiché una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilità deriva (non dalla natura personalissima del diritto leso, poiché ciò di cui si discute è il credito risarcitorio, certamente trasmissibile, ma) dall’assenza di un soggetto al quale sia collegabile, nel momento in cui si verifica, la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità, a tal fine, di uno spazio di vita brevissimo.
- Responsabilità civile – Danno – Risarcimento del danno – Danno tanatologico – liquidazione – Trasmissibilità iure heriditatis (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 luglio 2014 n. 15491)
In tema di risarcimento dei danni da morte, l’ammontare del c.d. danno biologico deve essere calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva. La risarcibilità di tale danno si trasmette agli eredi iure heriditatis.
- Danno e risarcimento – Risarcimento del danno da fatto illecito – Danno da perdita della vita – Risarcibilità – Danno evento diverso dal danno conseguenza – Configurabilità (Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 23 gennaio 2014 n. 1361)
Costituisce danno non patrimoniale il danno da perdita della vita, quale bene supremo dell’individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile garantito in via primaria da parte dell’ordinamento e che è altro e diverso dal danno alla salute e dal danno biologico terminale e dal danno morale terminale della vittima. Il diritto al ristoro del danno da perdita della vita si acquisisce istantaneamente al momento della lesione mortale e quindi anteriormente all’exitus, costituendo ontologica, imprescindibile eccezione al principio dell’irrisarcibilità del danno evento e della risarcibilità dei soli danni conseguenza.
- Risarcimento del danno – Danno morale – Danno “tanatologico” – Riconducibilità al danno biologico – Esclusione (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 settembre 2011 n. 19133)
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando all’estrema gravità delle lesioni, segua, dopo un intervallo temporale brevissimo, la morte, non può essere risarcito il danno biologico “terminale” connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, ma esclusivamente il danno morale, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull’intensa sofferenza d’animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro.
- Risarcimento del danno – Morte di un congiunto – Morte non immediata della vittima – Danno tanatologico – Riconducibilità al danno morale – Diritto al risarcimento – Trasmissibilità agli eredi (Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 7 giugno 2010 n. 13672)
In caso di morte che segua le lesioni fisiche dopo breve tempo, il danno c.d. tanatologico, consistente nella sofferenza patita dalla vittima che sia rimasta lucida durante l’agonia, in consapevole attesa della fine, dev’essere ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, ed il diritto al relativo risarcimento è trasmissibile agli eredi.
- Risarcimento del danno – Danno morale – Danno “tanatologico” – Autonoma voce di danno – Esclusione – Ricomprensione nel danno morale – Liquidazione (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 aprile 2010 n. 8360)
Il danno tanatologico o da morte avvenuta a breve distanza di tempo da lesioni personali, deve essere ricondotto nella dimensione dei danni morali e concorre alla liquidazione degli stessi da configurare in modo unitario ed onnicomprensivo, procedendosi alla personalizzazione della somma complessiva che tenga conto, perciò, anche della suddetta voce di danno, ove i danneggiati ne abbiano fatto specifica e motivata richiesta e sempre che le circostanze del caso concreto nel giustifichino la rilevanza.
- Risarcimento del danno – Danno morale – Danno cosiddetto “tanatologico” – Autonoma voce di danno – Esclusione – Inclusione nel danno morale nella sua più ampia accezione (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 gennaio 2009 n. 458)
Il danno “tanatologico” o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita.