Opinione della Settimana

Rc professionale sanitaria: Civile, penale e conciliazione, risarcimenti danni con la sordina

Mutua - Assicurazione sanitaria Imc

(di Emanuele Patrini,  Head risk management della Rappresentanza generale per l’Italia di AmTrust Europe – Il Sole 24 Ore Sanità)

Tutti i risvolti del Ddl Gelli all’esame del Senato

L’approvazione del Ddl Gelli corre veloce, dopo il via libera alla Camera si aspetta la discussione al Senato. Una riforma tanto attesa dai professionisti del mondo sanitario, soprattutto i medici. Scorrendo l’ultimo testo ci sono molti elementi salienti che andranno a rivedere tutto l’impianto della medical malpractice. Tanti sono i punti che andranno a favorire una migliore gestione del rischio e una eventuale apertura del mercato assicurativo.

Un plauso per la revisione del ruolo del responsabile del risk management che oltre a figure mediche di igienisti o medico legali potranno essere anche dipendenti di strutture sanitarie con adeguata preparazione e/o esperienza triennale. Questo concetto si sposa perfettamente con la filosofia del risk management dove chi coordina la funzione deve possedere ed esprimere conoscenze specifiche in materia ed essere in grado di avere una visione globale d’insieme del rischio per poter valutare l’intera struttura sanitaria insieme a tutte le altre funzioni aziendali che a oggi si sono occupate di aspetti specifici del rischio.

Importantissimo che nello sviluppo delle politiche di gestione del rischio le risultanze di audit o di altre specifiche analisi intensive vengano utilizzate solo per il miglioramento contino e lo sviluppo della sicurezza dei pazienti e degli operatori, in questo modo si viene a creare il vero circolo virtuoso della cultura “no blame” dove gli operatori si aprono ai problemi e partecipano in modo costruttivo allo sviluppo di nuovi processi, percorsi e procedure. Ottima cosa che le Aziende dovranno pubblicare senza censura i dati di come vanno i programmi di risk management, cosa che avviene normalmente in quei Paesi dove le politiche di gestione del rischio fanno parte della quotidianità.

Il dato rivoluzionario di questo testo è il cambiamento del concetto di responsabilità soprattutto per il personale sanitario dipendente dove la responsabilità diventa extracontrattuale da contrattuale. Questo vuoi dire che si modifica il termine di prescrizione da 10 a 5 anni, con l’inversione dell’onore della prova. Ovvero non sarà più il personale sanitario a dover dimostrare la propria diligenza professionale ma un eventuale danno dovrà essere provato da chi ne farà richiesta. Questo sicuramente porterà grandi vantaggi e molto probabilmente potrebbero diminuire le richieste di risarcimento danni. Da un punto di vista di gestione del rischio bisognerà studiare come far conciliare questo aspetto con la responsabilità della struttura che resta contrattuale e di conseguenza con prescrizione decennale e una gestione del contenzioso con l’impianto attuale in termini di definizione della responsabilità. Bisognerà capire praticamente come gestire questi aspetti, se far ricadere tutta la responsabilità medica ai professionisti e lasciare in capo alle strutture la sola responsabilità generale e quella organizzativa come ad esempio casi di eventuali infezioni ospedaliere nosocomiali che sono un problema legato alla sfera organizzativa.

Un altro vantaggio deriva anche dalla responsabilità penale con l’introduzione dell’articolo 590-ter: in questo modo il personale sanitario non risponderà per colpa grave se applicherà le linee guida validate dalla apposita commissione istituita dal ministero della Salute. Anche questo articolo dovrebbe portare a una riduzione del numero di richieste di risarcimento danni.

L’introduzione del tentativo di conciliazione obbligatorio in una vertenza come scopo preventivo prima della volontà di instaurare un giudizio, includendo come obbligo di partecipazione anche tutte parti interessate, ivi incluse le assicurazioni, porterà, nel tempo, a un eventuale abbassamento dei costi per le spese legali di richieste di risarcimento danni che in questo momento insistono ancora sui tribunali civili.

Per quanto attiene all’obbligo di assicurazione da parte delle strutture e dei professionisti, va ancora commisurato alla risposta del mercato assicurativo che deve attendere le specifiche declinazioni di questo impianto legislativo, perché dovranno essere promulgati i requisiti minimi delle polizze e/o soprattutto le forme di auto ritenzione del rischio delle strutture. Quest’ultimo è di grande attesa perché a oggi nelle strutture sanitarie e negli apparati regionali non esistono competenze statistiche attuariali e non sono noti i meccanismi di sviluppo delle richieste danni nel tempo. Spesso dimentichiamo che la medmal è considerata un rischio dalle lunghe code e di forte rivalutazione monetaria. Tutto questo poi andrà conciliato con le normative che impongono le certificazioni dei bilanci e le giuste apposizioni dei fondi rischi.

L’altro tema è l’introduzione della possibilità di risarcimento diretto verso la compagnia da parte degli eventuali reclamanti. Questo in una chiave di risk management potrebbe generare la creazione di nuovi flussi e nuovi carichi di lavoro nelle compagnie ma che non desterebbero grossi problemi se una compagnia è già matura alla gestione di tale rischio. Si potrebbe verificare che sarà la compagnia stessa a informare la struttura sanitaria o il singolo professionista anziché a essere informati da questi ultimi.

Un ultimo punto che merita una riflessione è la creazione di appositi albi presso i Tribunali in modo tale che le Ctu siano costituite e coordinate da medici legali, se specializzati in medicina legale e delle assicurazioni, e da albi per tipologia di specializzazione. Un caso di malpractice per un evento in cardiologia deve essere valutato da un cardiologo, un artimologo e da un cardiochirurgo e non da un ortopedico ad esempio. Questo permetterà anche di avere relazioni tecniche più accurate da permettere ai giudici di assumere decisioni con maggiore motivazione.

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