(di Patrizia Maciocchi – Quotidiano del Diritto)
La scuola paga un indennizzo ridotto per l’incidente capitato al ragazzo che in gita scolastica scia fuori pista. La Corte di cassazione, con la sentenza 3502, conferma la corresponsabilità del giovane, nella misura del 40%, nel determinare l’evento nel quale si era gravemente ferito. Da una parte i giudici hanno ritenuto non provato che la sorveglianza della scuola fosse adeguata, dall’altro era certo che era stata la condotta imprudente dello studente a determinare il danno. Il giovane – che aveva un’età tale da consentirgli di capire che stava facendo una cosa pericolosa – aveva abbandonato per una gara con i compagni, la pista battuta, malgrado i cartelli dei divieti posti nell’area e nonostante le espresse indicazioni contrarie degli insegnanti.
Del tutto immune da responsabilità il gestore delle piste, il cui obbligo di custodia sta nel mantenere in sicurezza gli impianti, ma non può estendersi, al caso fortuito, rappresentato dalla condotta non appropriata degli utenti.
Non passa la tesi dei genitori, secondo i quali, il ragazzo non era consapevole di trovarsi fuori dalla pista. L’incidente era avvenuto a ridosso della zona dove c’erano gli impianti di risalita ed espliciti divieti.