Opinione della Settimana

Previdenza complementare, l’ignoranza non paga

Assicurazioni - Analisi bilancio (2) Imc

(di Carlo Giuro – Milano Finanza)

La Covip avverte che in caso di decesso dell’iscritto i fondi devono informare i beneficiari. Avvisandoli del rischio di prescrizione decennale

Uno dei temi più delicati in tema di previdenza complementare è rappresentato dal decesso dell’aderente. Sul tema è recentemente intervenuta la Covip con un chiarimento interpretativo, fornendo specifica risposta a quesito posto da un fondo pensione preesistente. In caso di morte dell’iscritto a una forma pensionistica prima della maturazione del diritto alla prestazione, l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi o dai diversi beneficiari designati. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari su base individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del ministro del Lavoro. Nelle forme pensionistiche collettive la posizione resta invece acquisita al fondo pensione. L’interrogativo posto riguardava proprio la prassi da porre in essere a fronte del mancato esercizio del diritto di riscatto da parte degli eredi o dei beneficiari designati e sui termini e sulle modalità di acquisizione, da parte delle forme pensionistiche collettive, delle posizioni degli aderenti.

Il ragionamento sviluppato dall’Autorità di Vigilanza muove dal ricordare che il diritto di riscatto della posizione individuale da parte degli eredi o dei beneficiari è da ritenersi soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale previsto dal codice civile che decorre dalla data di decesso dell’iscritto. La Covip osserva ancora come l’impossibilità di far valere il diritto non comprende anche «gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto» e che tra le cause di sospensione della prescrizione «non rientra l’ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto, salvo l’ipotesi di dolo del debitore». A rigore, dunque, gli eredi o beneficiari, ignari dell’esistenza del loro diritto di credito verso le forme pensionistiche, non potrebbero invocare tale circostanza a giustificazione del mancato esercizio del diritto nei termini, salva l’ipotesi di dolo da parte dei fondi pensione stessi.

Come devono comportarsi allora i fondi? La Commissione ritiene opportuno allora che in caso di acquisizione della notizia del decesso dell’iscritto siano adottati comportamenti volti alla salvaguardia dell’utilità altrui, consistenti nell’informare per tempo gli eredi e i beneficiari designati dell’esistenza del credito, avvisandoli del termine di prescrizione del loro diritto. Più in generale è allora buona prassi dotarsi di procedure idonee ad accertare l’esistenza in vita degli iscritti in ordine ai quali non affluiscano versamenti da tempo prolungato, prima della scadenza dei dieci anni dall’ultimo versamento. L’iscritto infatti potrebbe aver semplicemente sospeso i versamenti o perso i requisiti di partecipazione, mantenendo intatte le prerogative dell’iscrizione.

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