Opinione della Settimana

Sicurezza sul lavoro, sugli infortuni non c’è responsabilità oggettiva

Sicurezza sul lavoro - Sentenza Imc(di Luigi Caiazza – Quotidiano del Lavoro)

Si risponde solo per violazione di obblighi: per la Cassazione il datore di lavoro può essere coinvolto quando l’evento dipenda da negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanze normative

In caso d’infortunio, la responsabilità civile del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile in tanto può essere affermata, in quanto l’infortunio stesso derivi dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto.

È tale il punto base sul quale si fonda la sentenza n. 12347/16 della Cassazione, depositata mercoledì scorso. Tale principio si fonda proprio sulla formulazione della norma richiamata con la quale viene esclusa una sorta di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate.

Nel caso di specie l’infortunio si era verificato per colpa di un dipendente di una società consorziata esercente lavori di manutenzione in uno stabilimento committente, il quale, nel fuoriuscire in bicicletta da un cunicolo d’ispezione, aveva investito e travolto un altro lavoratore dello stabilimento, che sopraggiungeva, anch’egli in bicicletta, nel sottopassaggio.

La Corte di merito rilevava che per quanto riguarda la società titolare dello stabilimento e datore di lavoro dell’investitore nessuna violazione poteva essere imputata dal momento che in prossimità del cunicolo erano stati collocati appositi segnali di pericolo volti a richiamare l’attenzione sulla necessità di procedere a passo d’uomo e che la condotta dell’investitore non era stata in alcun modo connessa allo svolgimento dei lavori dell’appalto.

Il ricorso per Cassazione si incentrava, tra l’altro, nell’invocare la responsabilità anche della società committente dei lavori di manutenzione in quanto avrebbe dovuto vigilare affinché questi venissero svolti con modalità tali da non pregiudicare la sicurezza dei propri dipendenti, nonché nel non avere considerato la Corte di merito l’inadempimento della società in questione, all’obbligo di protezione ex articolo 2087 del codice civile e sulla quale gravava comunque la prova liberatoria che l’inadempimento era dipeso da causa ad essa non imputabile.

Secondo la Corte, invece, quest’ultima norma permette di imputare al datore di lavoro non qualsiasi evento lesivo della salute dei propri dipendenti, ma solo quello che concretizzi le astratte ipotesi di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, dovendo al contrario escludersi tale responsabilità quando la condotta sia stata diligente, non imprudente, in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell’evento concreto.

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