Opinione della Settimana

Casse di previdenza e fondi pensione, al via il bonus sugli investimenti

Credito - Imposte - Calcolatrice Imc

(di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce – Quotidiano del Fisco)

Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate sul credito d’imposta. Risorse sufficienti per le istanze

Il 100% del credito d’imposta previsto per il 2015 per le forme di previdenza obbligatoria e per i fondi pensione a compensazione dell’incremento della tassazione dei rendimenti finanziari è fruibile da oggi da parte di coloro che hanno presentato nel corso del 2016 le relative istanze.

Questa è la misura fissata con un apposito provvedimento di ieri del direttore dell’Agenzia delle Entrate che constata così che le risorse di 80 milioni stanziate per il 2016 coprono integralmente l’ammontare totale richiesto. Come si ricorda per incentivare gli investimenti in attività a carattere finanziario a medio e lungo termine, l’articolo 1, commi da 91 a 94 della legge 190/2014 (Stabilità 2015) ha introdotto, con decorrenza dal periodo di imposta 2015, un credito di imposta a favore delle casse di previdenza e dei fondi pensione. Per diminuire gli effetti negativi su tali investimenti a causa dell’incremento della misura di tassazione sui redditi di natura finanziaria percepiti dalle Casse e sul risultato maturato di gestione dei fondi pensione, è stato riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 9% del risultato netto maturato per i fondi pensione, e al 6% per le casse di previdenza. Le condizioni, i termini e le modalità di applicazione di tale credito di imposta sono contenuti nel decreto Mef del 19 giugno 2015.

Il credito d’imposta è fruibile solo in compensazione per l’articolo 17 Dlgs 241/97 utilizzando il modello F 24, presentato solo tramite i servizi telematici offerti dalle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Si sottolinea che nello specifico caso la compensazione non soffre degli usuali limiti quantitativi dell’attuale legislazione. Per la compensazione i soggetti interessati che hanno presentato l’istanza nel 2016 con riferimento al periodo d’imposta 2015 potranno utilizzare, come stabilito con risoluzione 48/E di ieri il codice tributo n “6867” denominato “Credito d’imposta per gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare – articolo 1, commi 91 e 92, legge 190/2014”. Il provvedimento dell’Agenzia sottolinea che nel caso in cui il contribuente non abbia validamente presentato la richiesta di attribuzione del credito d’imposta, o qualora l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare del credito spettante, il modello F24 è scartato.

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