Opinione della Settimana

Sinistro, solo un’improvvisa situazione di pericolo esonera da colpa il custode

Corte Cassazione (3) Imc

(di Mario Piselli – Quotidiano del Diritto)

Poiché il custode, presunto responsabile, può, in presenza di condotta che valga a integrare la fattispecie ex art. 1227, 1 comma, cc., dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz’altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 cc. del custode, ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza n. 11802 del 9 giugno scorso. I giudici spiegano che solamente nell’ultima ipotesi (improvvisa alterazione dello stato della cosa) può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria e imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.

Sulla responsabilità per cosa in custodia – La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che a carico dei proprietari o concessionari delle strade (e delle autostrade) è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall’art. 2051 cc., essendo possibile ravvisare un’effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile a un rapporto di custodia (Cassazione n. 24419/09, n. 7763/07).

Al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, ex art. 14 c.d.s., gli enti proprietari sono tenuti a provvedere:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e delle relative pertinenze;

c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito e che per le strade vicinali i poteri dell’ente proprietario sono esercitati dal Comune.

Pertanto, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità ex art. 2015 cc. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto.

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