Opinione della Settimana

Welfare aziendale, taglio Irap per le erogazioni da contratto

Welfare personale Imc(di Alessandro Antonelli e Alessandro Mengozzi – Quotidiano del Lavoro)

La Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, redatta congiuntamente dall’Agenzia delle Entrate e dal ministero del Lavoro in materia di premi di risultato, ha fornito anche una ampia illustrazione del nuovo assetto delle erogazioni agevolabili di welfare aziendale (si veda anche “Detassazione dei premi di risultato con vincoli rafforzati”, di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone, Quotidiano del Lavoro, 16.06.2016).

Evidenziamo di seguito ulteriori aspetti meritevoli di approfondimento.

Deduzione dalla base imponibile Ires ed Irap dei costi di cui alla lettera f) dell’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir)

Quando le erogazioni sono effettuate in virtù di contratto, accordo o regolamento è prevista la deduzione integrale del costo ai sensi dell’articolo 95 del Tuir; è prevista invece la deduzione nel limite del 5 per mille ai sensi dell’articolo 100, comma 2, del Tuir per le erogazioni effettuate su base volontaria.

Ai fini Irap non viene specificato se l’erogazione in sede di contrattazione permetta una riduzione della base imponibile anche con riferimento a tale imposta. Tenuto conto della classificazione secondo Oic 12 nella voce B7 del conto economico e di quanto affermato nella Circolare 27/E del 2009 dell’agenzia delle Entrate la deduzione di questi costi dovrebbe essere ammessa sul presupposto che si tratta comunque di costi a cui corrispondono componenti positivi nella base Irap del soggetto che ha fornito il servizio.

Andrebbe inoltre chiarito se lo stesso trattamento sia riservato al caso di erogazioni effettuate su base volontaria che essendo assimilabili a liberalità potrebbero essere considerate indeducibili dalla base Irap.

Ampliamento della definizione di borse di studio

Viene confermata ed ampliata la nozione di borsa di studio; rilevano pertanto non solo le erogazioni per assegni, premi e sussidi per fini di studio a favore dei familiari di cui all’articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, anche se non fiscalmente a carico (precedente definizione fornita dalla circolare del ministero delle Finanze n. 238/2000), ma anche le spese sostenute per rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché incentivi economici a studenti che conseguono livelli di eccellenza in ambito scolastico.

Queste spese potranno essere indicate nei piani di welfare, con l’avvertenza, però, che poiché per parte di dette spese (ad esempio tasse scolastiche) è prevista la detrazione d’imposta ai sensi dell’articolo 15 lettera e-bis) del Tuir, il dipendente che si vedesse riconosciuto il rimborso di dette spese non potrà fruire della detrazione d’imposta dal momento che detti oneri non sono rimasti effettivamente a carico del contribuente.

Sempre con riferimento alle spese per finalità di studio va evidenziato come la circolare prenda posizione sul rimborso delle spese per scuole materne (il periodo compreso tra il terzo anno di età e l’inizio della scuola dell’obbligo) ora previste dalla nuova lett. f-bis), ma nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2015 escluse in quanto non contemplate.

Armonizzazione tra base retributiva imponibile ai fini fiscali e contributivi

L’armonizzazione tra le basi imponibili permette, nei confronti dei datori di lavoro, il risparmio degli oneri contributivi dovuti a seguito dell’erogazione di forme di “welfare aziendale”. L’aspetto, cui la circolare fa cenno solo in premessa, si presenta di grande rilevanza in quanto permette di escludere dalla base imponibile non solo fiscale ma anche contributiva tutte le erogazioni effettuate in conformità delle nuove lettere f); f-bis) ed f-ter), del comma 1, dell’articolo 51 del Tuir, anche se corrisposte mediante titoli di legittimazione.

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