Opinione della Settimana

Dall’Inail dote di 21 milioni per reinserire i disabili

Inail Imc

(di Mauro Pizzin – Quotidiano del Lavoro)

Via libera al regolamento esecutivo. Finanziamenti dedicati a favorire la continuità lavorativa per le persone infortunate o colpite da malattie professionali

Una dote di 21 milioni di euro per il 2016 a carico del bilancio dell’Inail. È questo il primo stanziamento disposto dall’Istituto per favorire il reinserimento e l’integrazione delle persone con disabilità da lavoro secondo le modalità stabilite nel regolamento approvato lunedì scorso con la determina del presidente numero 258/2016.

Il testo prevede interventi e risorse a favore della continuità lavorativa di infortunati e soggetti colpiti da malattia professionale e mette in pratica quanto previsto dalla legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/2014), la quale, all’articolo 1, comma 166, ha attribuito «all’Inail competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro».

Destinatari delle prestazioni sono i lavoratori subordinati e autonomi con disabilità da lavoro tutelati dall’Inail, i quali, a seguito di infortunio o di malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o del relativo aggravamento, necessitano di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa. Sono, invece, esclusi i dipendenti delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo.

Il Regolamento disciplina, in fase di prima attuazione, gli interventi di sostegno alla continuità lavorativa degli assicurati prioritariamente con la stessa mansione ovvero con una mansione diversa rispetto a quella cui erano adibiti prima dell’evento lesivo. Non sono previsti in questa fase, invece, gli interventi per la ricerca di nuova occupazione, pur previsti nel comma 116 della legge 190/2014, destinati a essere regolamentati una volta attuate le disposizioni sulle politiche attive e i servizi per il lavoro previste dal Dlgs 150/2015.

Il regolamento prevede tre tipologie di intervento:

  • per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (interventi edilizi, impiantistici e domotici; dispositivi finalizzati a consentire l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro);
  • per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro (adeguamento di arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici o di automazione, compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli che costituiscono strumento di lavoro);
  • per la formazione (interventi personalizzati di addestramento all’utilizzo delle postazioni di lavoro e delle attrezzature funzionali agli adeguamenti delle postazioni di lavoro realizzati, di formazione e tutoraggio utili ad assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la riqualificazione professionale per lo svolgimento di altra mansione).

Nei limiti delle risorse stanziate annualmente, l’Inail ha fissato per ciascun progetto e per le varie tipologie di intervento diversi limiti massimi complessivi di spesa rimborsabile al datore di lavoro, ossia:

  • 95mila euro per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro nel limite massimo del 100% dei costi ammissibili;
  • 40mila euro per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro (100% costi ammissibili);
  • 15mila euro per la formazione (60% costi ammissibili).

Gli interventi sono individuati nell’ambito di un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato elaborato dall’Inail attraverso le proprie equipe multidisciplinari di I livello con il coinvolgimento e il consenso del lavoratore e la partecipazione attiva del datore di lavoro.

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