Opinione della Settimana

Investimenti a carte scoperte

Euro - Investimenti Imc

(di Gloria Grigolon – ItaliaOggi)

Polizze assicurative, fondi e strumenti strutturati dovranno indicare il rischio assunto dal risparmiatore. Verso un sistema accentrato di vigilanza bancaria

Polizze assicurative, fondi di investimento e strumenti strutturati europei a carte scoperte. Sarà affidato a un documento informativo comune (Kid) il compito di indicare la rischiosità dell’attivo sottostante l’investimento, che permetta al soggetto acquirente il confronto diretto tra strumenti italiani e prodotti stranieri. E se l’obiettivo del legislatore europeo sul medio termine è la riduzione dell’asimmetria informativa, la mission in capo ad emittenti e venditori di strumenti finanziari cosiddetti «preassemblati» (Priip) sarà ora ben più faticosa, dovendo questi assicurare che le nuove regole vengano applicate entro la fine del 2016 (seppur le attuali disposizioni restino valide fino al 2019). È quanto si prefigge il decreto legislativo che recepisce le disposizioni comunitarie sulle informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e quelli assicurativi preassemblati (regolamento Ue 1286/2014), approvato in via preliminare nel Consiglio dei ministri mercoledì scorso. Il provvedimento stabilisce gli importi minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE, con previsione di importi differenti a secondo che siano commesse da persone fisiche (da 5 mila a 700 mila) o giuridiche (da 30 mila a 5 milioni ovvero fino al 3% del fatturato con importi superiori ai 5 milioni.

Sempre in un quadro di recepimento delle disposizioni europee, il Consiglio dei ministri ha inoltre dato il via libera definitivo al dlgs per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue 909/2014, relativo ai depositari centrali di titoli. Esso, che prevede la dematerializzazione dei titoli e la previsione dell’obbligo di consegna di essi entro e non oltre i due giorni seguenti il giorno di negoziazione (c.d. regola del t+2), non rappresenta una novità per l’Italia, tra i primi paesi ad aver introdotto un sistema di gestione accentrata in forma dematerializzata degli strumenti d’investimento. Terzo decreto approvato dall’Esecutivo nel corso dell’ultima riunione, il sistema accentrato di vigilanza sulle banche degli stati membri dell’Eurozona, che costituisce il primo pilastro dell’Unione bancaria e attribuisce alla Bce più significativi compiti in materia di supervisione prudenziale e resilienza alle crisi. Per l’esame definitivo si dovrà però attendere dopo l’estate.

Tornando al decreto su polizze assicurative, fondi di investimento e strumenti strutturati, va sottolineato che con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni europee in materia bancaria (si ricordi la regola sul bail-in che coinvolge nel dissesto bancario azionisti, obbligazionisti e correntisti) il focus del legislatore europeo si è spostato sulla massima trasparenza dei prodotti rivolti alla clientela retail. Le informazioni oggi disponibili per gli investitori non sono infatti coordinate a livello europeo e non permettono il confronto chiaro tra prodotti di diversa razza e provenienza, ostacolando così la concorrenza omogenea. Il decreto designa Consob, Ivass e Banca d’Italia come autorità nazionali competenti a fini di vigilanza sul rispetto degli obblighi. Il regolamento Ue introduce altresì norme in materia di procedure di reclamo e di ricorso a favore degli investitori in Priips e disposizioni in materia di sanzioni amministrative, divieti di vendita o sospensione nella commercializzazione (60 giorni); ciò, nel caso di mancata notifica della conformità del documento informativo da parte di una delle tre autorità di vigilanza competenti. Sono inoltre introdotte specifiche norme sui «sistemi interni» che devono essere implementati dagli intermediari per consentire la tutela delle segnalazioni da parte dei dipendenti delle violazione al Regolamento (whistleblowing), nonché sulle procedure per la segnalazione alle suddette autorità nazionali di violazioni alle norme Ue e a quelle nazionali di attuazione.

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