(di Carlo Giuro – Milano Finanza)
È possibile anticipare il pensionamento nei fondi pensione? La normativa previdenziale prevede la possibilità di percepire la prestazione con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di inoccupazione per un periodo superiore ai 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo (se mancano più di cinque anni è possibile invece accedere al riscatto totale della posizione previdenziale). Cosa succede poi in caso di esodo? È utile ricordare a tal proposito gli Orientamenti della Covip, la Commissione di Vigilanza dei fondi pensione presieduta da Mario Padula, che ha fornito specifiche risposte a quesito. Nell’ottobre 2013 la Commissione era intervenuta sul tema con particolare riferimento alla possibilità del riscatto parziale. Va rammentato che è ammissibile il riscatto nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupa zione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. La Covip ha ritenuto che sia ammissibile accedere al riscatto parziale in caso di esodo incentivato.
Nello scorso mese di febbraio l’Autorità si è poi espressa sulla possibilità del pensionamento ordinario o anticipato. Con riferimento alla prima ipotesi si sottolinea come coloro che aderiscono ai piani di esodo non hanno ancora maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, che, invece, verranno acquisiti solo successivamente. Con riferimento invece al pensionamento anticipato non si ravvisano i requisiti previsti dalla normativa dal momento che i lavoratori che possono essere interessati dai piani di esodo sono solo quelli che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei quattro anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.