(di Giampaolo Piagnerelli – Quotidiano del Diritto)
Il fermo tecnico del veicolo a seguito di incidente stradale non genera automaticamente il ristoro del danno. Occorre, infatti, spiega la Cassazione con la sentenza n. 19294/2016, che il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato sia allegato e dimostrato. La relativa prova, poi, non può avere a oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo o nella perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo. La Corte in questo modo supera altra parte della giurisprudenza secondo cui il danno da fermo tecnico costituirebbe un pregiudizio in re ipsa.
La vicenda – Nel caso concreto il soggetto che era rimasto coinvolto in un incidente e a cui il giudice aveva accertato una corresponsabilità nel sinistro aveva chiesto in prima istanza il riconoscimento del danno da fermo senza esibire la richiamata documentazione indicata nella sentenza e su questo fronte la Corte ha inteso negare ogni pretesa come già stabilito dai giudici di merito. Le richieste del proprietario, tuttavia, non si fermavano qui. Quest’ultimo pretendeva anche l’importo dovuto a titolo di Iva sul costo della riparazione. Ma il guidatore è incappato in un errore piuttosto grossolano. Questo perché, invece, di portare l’auto presso un meccanico che a fine lavori avesse rilasciato una fattura aveva proceduto a effettuare i lavori in economia senza perciò alcun rilascio di documentazione fiscale.
Niente restituzione dell’imposta – Di qui il mancato riconoscimento dell’imposta calcolata sul lavoro non avendo una certificazione su cui poter calcolare l’ammontare e quindi l’eventuale importo da restituire. Conclude la Cassazione rilevando che «essendo il veicolo riparato e non essendoci fattura doveva ritenersi che l’Iva non fosse stata assolta, e di conseguenza non vi fosse sotto questo aspetto un danno risarcibile». Ennesima bocciatura quindi per il ricorrente condannato peraltro al versamento del contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.