(di Amedeo Di Filippo – Quotidiano Enti Locali & PA)
È possibile inserire in bilancio la spesa per l’assicurazione degli amministratori e il rimborso delle spese legali da loro sostenute, nei casi ammessi dall’articolo 86, comma 5, del Tuel, a condizione che i relativi oneri non siano aggiuntivi rispetto alle risorse ordinarie che garantiscono l’equilibrio di bilancio.
Lo afferma la Corte dei conti della Basilicata con le deliberazioni n. 41 e 42 del 2016, chiamata a interpretare quel «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» scritto nel comma 5 e che riguarda sia le assicurazioni degli amministratori, sia il rimborso delle spese legali, ammissibile entro un limite massimo nel caso di sentenza di assoluzione o provvedimento di archiviazione e in presenza di tre requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l’ente; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave.
La clausola di invarianza
In che modo la clausola deve essere comprovata e se esiste un obbligo per l’ente di prevedere tali spese?
Secondo la sezione Basilicata, la consueta clausola di invarianza finanziaria che il legislatore pone a chiusura dei provvedimenti legislativi, da un lato serve ad affermare che la legge in cui è inserita non comporta aggravio della finanza pubblica, dall’altro affida alle amministrazioni l’onere di provvedere con le risorse ordinarie di cui dispongono. Vincolo che costituisce l’alter ego dell’obbligo di copertura codificato dall’articolo 81, comma 4, della Costituzione, per al fine di tutelare gli equilibri della finanza pubblica.
L’articolo 86, comma 5, però, non pone una spesa obbligatoria, ma solo una facoltà per i Comuni di destinare risorse per assicurare gli amministratori e rimborsare le spese legali nei casi ammessi: quale valenza dunque dare al vincolo? Non quella di contenere la spesa nei limiti degli stanziamenti previsti nei precedenti esercizi, tenuto conto che il legislatore non lo ha detto chiaramente come in altre occasioni (le spese di personale, per esempio, o quelle per la formazione o ancora quelle di rappresentanza).
La salvaguardia dell’equilibrio
Secondo la sezione, la soluzione va cercata nel fatto che la legge utilizza il termine «oneri» e non «spesa», talché a dover essere salvaguardata non è l’invarianza della singola voce di spesa bensì il complessivo equilibrio finanziario dell’ente. Per questa via, l’espressione utilizzata deve essere assimilata a quella in base alla quale la legge impone alle amministrazioni di provvedere agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Per conseguenza, il Tuel non preclude la spesa perché non precedentemente sostenuta o maggiore rispetto alla precedente. Solo chiede che gli oneri che la scelta comporta non siano aggiuntivi rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali) che garantiscono l’equilibrio di bilancio. Detto in altri termini, il criterio di invarianza non comporta la preclusione di un eventuale aggravio di spesa, purché tale aggravio sia compensato con risparmi o maggiori entrate.