(di Pasquale Quaranta – ItaliaOggi)
Le modifiche al ddl sulla responsabilità professionale in campo sanitario: Assicurazioni tenute all’accertamento tecnico
La partecipazione al recedimento di accertamento tecnico preventivo è obbligatoria per tutte le parti. Comprese, quindi, le imprese di assicurazione che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno oppure di comunicare i motivi per cui ritengono di non farla. Questa una delle principali modifiche apportate, tramite un emendamento ad hoc a firma del relatore Enzo Bianco (Pd), al disegno di legge sulla responsabilità professionale al vaglio della commissione Igiene e Sanità del Senato. Modifica a cui si affianca quella relativa all’obbligo di conciliazione, in caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la compagnia assicuratrice non ha formulato l’offerta di risarcimento nell’ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva. In tal caso, infatti, il giudice trasmetterà copia della sentenza all’Ivass per gli adempimenti di propria competenza. Nel corso dei lavori in commissione, inoltre, è stato affrontato nuovamente il tema dell’azione di rivalsa ed è stato stabilito, sempre con una proposta del senatore Bianco, che in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o dell’esercente la professione sanitaria, l’azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell’esercente la professione sanitaria sarà esercitata dal pm presso la Corte dei Conti. Ai fini della quantificazione del danno, invece, si terrà conto delle situazioni di difficoltà in cui l’esercente la professione sanitaria ha operato.
Per quanto riguarda, poi, l’importo della condanna per la responsabilità amministrativa, in caso di colpa grave, questo supererà una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda conseguito nell’anno di inizio della condotta che ha causato l’evento dannoso. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento, inoltre, l’esercente la professione sanitaria, nell’ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non potrà essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti.
Infine, è stato previsto che nel giudizio di rivalsa il giudice potrà ricavare argomenti di prova da quelli assunti nella valutazione instaurata dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell’impresa di assicurazione se l’esercente la professione sanitaria ne è stato parte integrante.