L’Anac su polizza assicurativa a garanzia della stazione appaltante
E’ illegittima la richiesta di una ulteriore polizza assicurativa a carico dell’aggiudicatario di un appalto riguardante il periodo di manutenzione offerto in sede di gara, senza che vi sia stata una corrispondente specifica previsione nella lex specialis. E quanto ha affermato l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) nella delibera del 23 novembre 2016 n.1201 resa pubblica in questi giorni e relativa ad una procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione delle opere relative al completamento dei lavori di sistemazione idrogeologica del bacino Vallone dell’Olmo.
L’impresa aggiudicataria, nel formulare la propria offerta tecnica aveva proposto la manutenzione delle opere eseguite per una durata di quindici anni e di conseguenza il comune, per la stipula del contratto, al fine di garantire la corretta esecuzione in relazione ai 15 anni manutenzione, aveva richiesto l’impegno a stipulare una apposita fideiussione a decorrere dalla data del collaudo.
Sorgeva quindi il problema della legittimità di tale richiesta, non prevista originariamente nella documentazione di gara e l’impresa e il comune presentavano richiesta di precontenzioso all’Anac. All’epoca della gara era vigente la disciplina della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 113 del dlgs 163/2006 ed era prevista una polizza di assicurazione ai sensi dell’art. 129, comma 1, dlgs 163/2006 e dell’articolo 124 del dpr 207/2010.
La delibera sottolinea come il sistema previgente all’attuale decreto 50/2016 disegnava un quadro complessivo di garanzie finalizzato a tutelare la stazione appaltante sia nella fase pubblicistica di scelta del contraente, sia in quella privatistica di esecuzione del contratto.
In questo sistema emergeva l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione di un appalto, non soltanto per l’eventuale inadempimento dell’appaltatore, ma anche per eventuali ulteriori e distinti danni che la stessa dovesse subire, direttamente o indirettamente, a causa dell’esecuzione del contratto. Si giustifica in tal modo l’espressa previsione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Tali garanzie pertanto, assolvono a funzioni diverse e sono rilasciate in momenti distinti.
Nel caso specifico la documentazione di gara (aggiudicata con l’offerta economicamente più vantaggiosa anche con riferimento al piano di manutenzione post realizzazione delle opere con indicazione del relativo periodo) non riportava alcun riferimento o rinvio all’obbligo per l’aggiudicatario di prestare una garanzia ulteriore e diversa quale quella oggetto di contestazione. Nel disciplinare di gara emergeva soltanto che le prestazioni migliorative offerte dal concorrente dovevano essere eseguite a spese di quest’ultimo.
I 15 anni di manutenzione finivano quindi per concretizzarsi in un ulteriore onere aggiuntivo per l’esecutore al quale non poteva legarsi la richiesta di una ulteriore garanzia.
Da questa analisi l’Autorità presieduta da Raffaele Cantone ha fatto discendere che la clausola contrattuale non appare coerente e conforme al dettato della lex specialis e quindi che è illegittimo chiedere una garanzia aggiuntiva per il periodo di manutenzione offerto dal concorrente.