IVASS

Regolamento 5/2006, chiarimenti IVASS in materia di disposizioni applicabili alla distribuzione di prodotti pensionistici

Assicurazioni - Domande - FAQ (4) Imc

Contenuto del questionario di valutazione dell’adeguatezza dei contratti offerti nell’ipotesi in cui il contraente intenda sottoscrivere una forma pensionistica complementare di tipo individuale (fondo pensione aperto o PIP)

“Nell’ottica di favorire un’applicazione agevole e uniforme della normativa”, l’IVASS ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la risposta al quesito formulato da ANIA in merito alle disposizioni applicabili alla raccolta di adesioni alle forme pensionistiche complementari (fondi pensione aperti e piani individuali pensionistici – PIP) da parte degli intermediari assicurativi.

L’Aassociazione delle imprese assicurative, spiega l’Istituto, ha chiesto in particolare di chiarire se gli intermediari assicurativi debbano continuare a rispettare sia gli obblighi di valutazione dell’adeguatezza dei contratti offerti stabiliti dalla normativa IVASS (art. 52, Reg. n. 5/2006) sia le nuove disposizioni COVIP che prevedono la compilazione, nell’ambito del modulo di adesione, di un questionario di autovalutazione articolato i due parti: la prima diretta a valutare le conoscenze del contraente in materia di previdenza, la seconda finalizzata a fornire un ausilio al contraente nella scelta delle diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione.

Allo scopo di evitare sovrapposizioni e parziali duplicazioni di informazioni, IVASS ritiene possibile una semplificazione degli adempimenti informativi “che consenta all’intermediario assicurativo di acquisire parte delle informazioni di adeguatezza del prodotto offerto attraverso l’utilizzo del questionario COVIP che ha finalità parzialmente coincidenti con i criteri di valutazione dell’idoneità dei contratti assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa assicurativa”.

In considerazione di quanto previsto dalla normativa dell’Autorità di vigilanza in termini di informativa da richiedere al contraente e di adempimenti in caso di mancata o parziale acquisizione delle informazioni richieste o di inidoneità del contratto previdenziale scelto dal contraente, il processo di valutazione dell’idoneità del prodotto previdenziale deve tuttavia essere adeguatamente implementato.

In base all’art. 52, Reg. 5/2006, evidenzia infatti l’Istituto gli intermediari assicurativi “sono tenuti ad acquisire, in fase precontrattuale, informazioni che consentano la sottoscrizione di contratti adeguati alle esigenze assicurative o previdenziali del contraente, in particolare, notizie di carattere personale e familiare, con specifico riferimento all’età, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria e assicurativa, alla propensione al rischio e alle aspettative in termini di durata del contratto e di rischi finanziari connessi al contratto da concludere; devono conservare evidenza dell’eventuale rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste ovvero dei motivi di inadeguatezza delle proposte contrattuali sottoscritte rispetto alle risposte fornite; sono passibili di sanzioni (disciplinari e pecuniarie) in caso di inosservanza degli adempimenti suddetti”.

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