Opinione della Settimana

Risarcimento del danno, responsabilità da insidie stradali

Corte Cassazione (3) Imc

(a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto – Quotidiano del Diritto)

Allorquando sia accertato il carattere insidioso del pericolo stradale, non segnalato dall’Amministrazione proprietaria, in violazione delle norme del codice della strada, il giudice, nell’accertare la responsabilità nella verificazione dell’evento dannoso, non può limitarsi a valutare la condotta del conducente sotto il profilo della prevedibilità del pericolo, ma deve al contempo valutare l’eventuale efficacia causale, anche concorrente, che abbia assunto la condotta omissiva colposa dell’Amministrazione nella produzione del sinistro. In mancanza di essa non è possibile statuire nel senso dell’interruzione del nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso per un comportamento colposo dell’utente danneggiato.

  • Circolazione stradale – Risarcimento danni – Lesioni – Responsabilità ex articolo 2051 cc – Danneggiato – Onere della prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito – Convenuto onere di dimostrazione del caso fortuito – Esistenza di un fattore estraneo – Idoneità all’interruzione del nesso causale – Caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità – Esclusione di responsabilità del custode (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 giugno 2016 n. 13262)

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte in tema di responsabilità ex articolo 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell’esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’ eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità. (Nel caso di specie la Corte territoriale, correttamente secondo i giudici della Suprema Corte, aveva escluso che fosse stato dimostrato il nesso di causalita’ tra l’anomalia della strada ed il sinistro: infatti dalla documentazione fotografica prodotta dallo stesso danneggiato risultava che sulla carreggiata erano presenti due piccole aree mancanti dello strato superficiale di asfalto, di profondita’ minima, non idonea a trattenere la ruota di un ciclomotore e a determinarne la perdita di equilibrio).

Circolazione stradale – Sinistro – Risarcimento danni – Domanda risarcitoria ex articolo 2015 c.c. – Obblighi di custodia – Responsabilità del proprietario o del gestore della strada – Estensione alle pertinenze e ad eventuali barriere laterali di sicurezza – Assenza o inadeguatezza delle barriere di protezione – Responsabilità del custode (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 maggio 2015, n. 9547)

La responsabilità ex articolo 2051 c.c. è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori e pertinenze inerti di una strada quale un ponte, a prescindere dalla relativa intrinseca dannosità o pericolosità per persone o cose: ciò in quanto pure le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannosa in ragione di particolari circostanze o in conseguenza di un processo provocato da elementi esterni.

Ne consegue che, ove il sinistro sia riconducibile, anche in parte, all’assenza o all’inadeguatezza di barriere di protezione, non vale ad interrompere il rapporto di derivazione causale e ad integrare il fortuito la mera circostanza che a determinare il sinistro abbia contribuito la condotta colposa dell’utente: poiché il fortuito va individuato in ciò che interrompe il nesso col pericolo insito nella cosa e non in ciò che concorre a concretizzarlo).

La responsabilità per il danno da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un’energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.).

Qualora per contro si tratti di cosa di per sé inerte, la cui dannosità può esplicarsi solo congiuntamente all’azione altrui, in occasione dell’uso o del contatto con il comportamento umano, quale una strada, la responsabilità di cui all’articolo 2051 c.c., richiede la dimostrazione di qualche cosa di più. Richiede cioé che lo stato dei luoghi presenti peculiarita’ tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.). (Nel caso di specie il ricorrente invocava l’articolo 2051 c.c., senza specificare per quali ragioni la strada su cui si era verificato il sinistro sarebbe stata di per sé idonea a costituire causa efficiente del danno: ossia non forniva alcuna specifica indicazione sul perchè un automobilista, giunto al punto in cui la strada a due corsie di marcia passava sotto due archi (uno per ogni corsia), dovesse essere indotto a spostarsi sulla corsia di sinistra anziché restare su quella destra, andando ad occupare la carreggiata opposta).

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