Opinione della Settimana

Private banking e mondo assicurativo, Mifid2 e Idd aprono strade diverse sulla possibilità degli inducement

Liquidazione - Analisi Imc

(di Federica Pezzatti – Il Sole 24 Ore, Rapporti24 Impresa)

Si è chiuso un altro anno d’oro per le assicurazioni Vita con una nuova produzione di polizze individuali e collettive delle imprese italiane ed extra Ue, che ha raggiunto 87 miliardi di premi. Seppure in flessione rispetto al 2015 il Vita non conosce crisi e a sottoscrivere le polizze, in particolare elevati premi unici, sono ormai da molti anni anche i possessori di grandi patrimoni che utilizzano spesso soluzioni ad hoc soprattutto per la pianificazione successoria, ma anche per altri vantaggi che si sono aggiunti negli ultimi anni: possibilità di piena compensazione tra minus e plusvalenze (da capitali o da redditi diversi) e tassazione dei capital gain solo al momento del realizzo ossia del disinvestimento; esenzione del bollo sulla parte investita su polizze rivalutabili ramo I (che hanno rappresentato, non a caso, circa il 70% della nuova produzione nel 2016). Sono alcuni vantaggi che si aggiungono a impignorabilità e insequestrabilità (con eccezioni).

Lo strumento polizza sarà, pare, sempre più gettonato ma i consulenti devono fare i conti con la rivoluzione normativa attesa fra un anno. Si comincerà con la Mifid2 il 3 gennaio 2018 ma per il settore delle polizze vi sarà poi la temuta entrata in vigore operativa anche dell’Idd, la direttiva sulla distribuzione assicurativa 97/2016 ora in fase di recepimento dagli stati membri che devono renderla operativa entro il 23 febbraio 2018. A distanza di oltre 14 anni dalla Direttiva 2008/92/Ce, il legislatore europeo con l’Idd ha rivisitato la normativa in materia di intermediazione assicurativa con nuove disposizioni interamente centrate sulla nozione di “distribuzione” assicurativa, al posto del concetto di “intermediazione” assicurativa utilizzata dalla precedente direttiva, ampliando i soggetti destinatari dell’Idd, comprendendo tutti i coloro (non solo gli intermediari assicurativi in senso stretto) che partecipano alla vendita di prodotti assicurativi. Il tutto per garantire uniformità di tutela dei consumatori cercando di equiparare il trattamento tra gli operatori evitando distorsioni alla concorrenza. Dunque anche i consulenti finanziari nelle varie declinazioni dovranno attenersi alle nuove regole nella proposta di prodotti assicurativi.

Oggi, come è noto, per il collocamento delle polizze finanziarie (ramo III e V) bisogna rispettare quanto previsto da Consob e dal Tuf e vi sono regole uguali a quelle dei prodotti finanziari. Dall’entrata in vigore dell’Idd bisognerà attenersi a quanto previsto dalla normativa di secondo livello (ancora in fase di elaborazione). Proprio nei giorni scorsi l’Eiopa (Authority europea di settore) ha presentato alla Commissione europea il technical adivice, ossia la propria proposta che dovrebbe essere recepita dalla commissione che ha delegato l’Eiopa alla stesura della normativa di secondo livello.

Secondo quanto risulta da prime istanze se su alcuni temi (valutazioni di appropriatezza e adeguatezza, norme su conflitti di interesse e governance del prodotto) Mifid2 e Idd prevedono regole molto simili, sull’inducement ci sono invece ancora marcate differenze che potrebbero rimanere anche dopo il recepimento in quanto le distonie permangono. In maniera molto sommaria e a titolo esemplificativo nel mondo Mifid2, per esempio, eventuali commissioni retrocesse al distributore sono ammesse solo se si va ad aumentare la qualità del servizio al cliente (definendo un’asset allocation o fornendo report periodici, per esempio). La direttiva Idd di primo livello ammette l’inducement solo se esso non diminuisce qualità servizio offerto. Su questo punto anche il parere tecnico dell’Eiopa non ha uniformato le regole. Così la tutela del cliente, potrebbe rivelarsi differente in base al distributore: a conferma che le due direttive (Mifid2 e Idd) parlano un linguaggio diverso.

C’è poi un altro punto da considerare nella galassia della consulenza finanziaria. Gli agenti assicurativi, che potranno iscriversi all’albo dei consulenti finanziari (con un esame ad hoc volto a tenere conto dei requisiti di professionalità già posseduti) saranno soggetti a loro volta alla Mifid2 quando operano nella veste di consulenti finanziari (con un mandato specifico da parte di banca Sim, Sgr) e quindi dovranno adeguarsi a regole più stringenti Idd in particolare con riferimento alla consulenza su base indipendente e agli inducement pagati o ricevuti nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi. Su entrambe le tematiche dovranno esprimersi comunque gli stati membri cercando di conciliare al meglio le due direttive tenendo conto del sistema distributivo nazionale.

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