Opinione della Settimana

Sul colpo di frusta nessuna «revisione»

Colpo di frusta (3) Imc

(di Maurizio Hazan e Giovanni Cannavò – Quotidiano del Diritto)

Le decisioni della Consulta degli ultimi anni riaffermano la necessità del riscontro diagnostico previsto dalla legge 27/2012

Con la sentenza n. 18773 del 2016 la Cassazione, qualcuno sostiene, avrebbe mutato rotta sul risarcimento delle lesioni di lieve entità nella Rc auto, cancellando il vincolo degli accertamenti diagnostici strumentali previsto dalla legge 27/2012 quale condizione di risarcibilità delle lesioni permanenti di lieve entità.

Passata la “buriana” che seguì l’approvazione della legge, il dibattito sembrò per lungo tempo sopito, anche e soprattutto per i due interventi della Consulta (235/2014 e 242/2015) che confermarono la bontà e la tenuta di quella condizione di risarcibilità. In quel periodo di “quiete” vistosamente calò la litigiosità bagatellare e spesso speculativa che aveva infestato da tempo le aule di giustizia. A qualcuno ora non è sembrato vero di poter rimettere tutto in discussione grazie alla sentenza n. 18773/2016: un’occasione davvero imperdibile.

Ma possiamo realmente sostenere che la Cassazione abbia riaperto i varchi entro i quali i professionisti del “collo debole” si erano tanto facilmente incuneati prima della riforma del 2012?
 Crediamo di no. A voler ben vedere questo argomentare “di ritorno” sembra appoggiarsi su un frettoloso inciso in cui la sentenza prende posizione sull’art. 32 della legge 27/2012, sino a sostenere che i due commi che fondano la disciplina degli accertamenti strumentali (il 3 ter ed il 3 quater) non avrebbero in realtà portata innovativa, limitandosi ad enunciare i criteri scientifici di accertamento medico legale di valutazione del danno biologico.

Vi è dunque chi ha voluto vedere in tale passaggio l’affermazione della tesi secondo la quale anche per i postumi permanenti (ad esempio da “colpo di frusta”) l’accertamento medico legale non sarebbe affatto vincolato/condizionato dall’esistenza di referti per immagini. Il che sancirebbe un clamoroso ritorno alla situazione di partenza, annichilendo la riforma del 2012 e cancellando la netta differenziazione a proposito della diversa metodologia di accertamento, a seconda che si tratti di postumi permanenti o temporanei. Questa tesi si fonderebbe non su un principio espresso dalla Cassazione con una motivazione rotonda e chiara ma su un semplice inciso della sentenza, tecnicamente un obiter dictum, del tutto eccentrico rispetto all’oggetto della decisione (è bene ricordare come il procedimento riguardasse postumi temporanei e non permanenti).

Ma non solo: la sentenza 18773 tradisce tutta la propria ambiguità nella parte in cui fa propria la posizione espressa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014. Una posizione davvero inequivocabile e per di più consolidata da un successivo intervento con cui la stessa Corte (ordinanza n. 242 del 2 dicembre 2015) ha confermato la necessità della diagnostica strumentale per la risarcibilità del danno permanente da lesioni lievi; una necessità definita come del tutto «rispondente a criteri di ragionevolezza (…) in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata, in cui l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi».

Prima di giungere a conclusioni affrettate occorre dunque pesare serenamente il materiale disponibile: da un lato l’escapade fuori tempo (4 righe) della Cassazione, all’interno di una sentenza che non tocca nemmeno l’argomento in discussione. Dall’altro la legge, inequivocabile, e il pieno avallo della giurisprudenza ai suoi massimi livelli costituzionali.

Pertanto sostenere che le lesioni sono risarcibili come se la legge 27/2012 non esistesse e senza alcuna necessità di accertamenti diagnostici pare quantomeno un azzardo.

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