(a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto – Quotidiano del Diritto)
- Danno da perdita della vita – Morte immediata o entro breve tempo – Esclusione del diritto al risarcimento del danno Iure hereditatis – Motivi – Assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita e mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 febbraio 2017 n. 4208)
In caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicchè, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio (in senso contrario, Cass. Civ. n. 1361 del 2014); in ragione, nel primo caso, dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero, nel secondo, della mancanza di utiltà di uno spazio di vita brevissimo (Nel caso di specie i giudici del merito, correttamente secondo la Suprema Corte, hanno ritenuto che il danneggiato non fosse sopravvissuto per un tempo apprezzabile, considerando, invece, che tale fattore risulta determinante, posto che non sono configurabili utilità, perse e da reintegrare, in un breve spazio di vita).
- Danno da perdita della vita – Morte immediata o entro breve termine – Risarcimento iure successionis – Esclusone – Distinzione dal danno biologico e dal danno catastrofale – Danno derivante dal venir meno della possibilità di godere del rapporto parentale con il defunto – Sussistenza (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 ottobre 2016 n. 19670)
La possibilità di chiedere iure successionis il danno tanatologico è esclusa (in senso contrario, Cass. Civ. n. 1361 del 2014) in quanto, salva la risarcibilità del danno catastrofale, la quale presuppone la prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nell’intervallo tra il verificarsi dell’evento lesivo e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto: essendo inconcepibile in capo a lui un diritto che deriva dal fatto stesso della morte, per cui, considerata la natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta unicamente il risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta
- Sinistro stradale – Decesso della vittima – Danno iure hereditatis – Morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo dalle lesioni riportate – Irrisarcibilità – Responsabilità civile – Configurazione – Sistema il cui momento centrale è rappresentato dal danno (Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 17 giugno 2015 n. 15350)
Nel caso di morte immediata o che segua entro un brevissimo lasso di tempo alle lesioni non può essere invocato il diritto al risarcimento del danno iure hereditatis, perché se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita (in senso contrario, Cass. Civ. n. 1361 del 2014). Tale impostazione, affermano i giudici, si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale che concepisce la responsabilità civile come un sistema oggettivo il cui momento centrale è rappresentato dal danno inteso come perdita cagionata da una lesione di una situazione giuridica soggettiva: tale perdita per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilità deriva non dalla natura personalissima del diritto leso ma dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.
- Danno da perdita della vita – Risarcibilità “ex se” – Sussistenza – Persistenza in vita per un lasso apprezzabile di tempo o intensità della sofferenza subita dalla vittima – Irrilevanza (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 gennaio 2014 n. 1361)
La perdita della vita va ristorata a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia, anche in caso di morte immediata o istantanea, senza che assumano pertanto rilievo né il presupposto della persistenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo successivo al danno evento né il criterio dell’intensità della sofferenza subita dalla vittima per la cosciente e lucida percezione dell’ineluttabile sopraggiungere della propria fine.
Il diritto al ristoro del danno da perdita della vita si acquisisce dalla vittima istantaneamente al momento della lesione mortale, e quindi anteriormente all’exitus, costituendo ontologica, imprescindibile eccezione al principio dell’irrisarcibilità del danno-evento e della risarcibilità dei soli danni-conseguenza, giacché la morte ha per conseguenza la perdita non già solo di qualcosa bensì di tutto; non solamente di uno dei molteplici beni, ma del bene supremo della vita; non già di qualche effetto o conseguenza, bensì di tutti gli effetti e conseguenze, di tutto ciò di cui consta (va) la vita della (di quella determinata) vittima e che avrebbe continuato a dispiegarsi in tutti i suoi molteplici effetti se l’illecito non ne avesse causato la soppressione. Il ristoro del danno da perdita della vita ha funzione compensativa, e il relativo diritto (o ragione di credito) è trasmissibile iure hereditatis, non patrimoniale essendo il bene protetto (la vita) e non già il diritto al ristoro della relativa lesione.