(di Maurizio Reggi – Quotidiano del Fisco)
La Commissione ha bocciato gli accertamenti retroattivi
Gli accertamenti del fisco sulle famose polizze «Life Portfolio International» stipulate dai clienti del Credit Suisse prima del 2009 sono illegittimi: lo ha ritenuto la Ctr di Milano con sentenza n. 872 del 6 marzo 2017 (presidente Buono, relatore Blandini).
La questione è disciplinata dall’articolo 12, comma 2, del Dl 78/2009 secondo il quale in deroga a ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi di dichiarazione, ai soli fini fiscali si presumono costituiti, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. La disposizione è entrata in vigore il 1° luglio 2009, ma l’agenzia delle Entrate ritiene che sia applicabile anche ad anni precedenti in quanto la considera una norma a carattere “procedurale”. La Ctr di Milano, al contrario, ha dichiarato illegittima l’applicazione retroattiva condividendo la pronuncia di primo grado favorevole al contribuente (si veda “Credit Suisse, stop alle verifiche”, di Maurizio Reggi, Quotidiano del Diritto, 18.11.2015). I giudici di appello hanno ricordato che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo per espressa previsione dell’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente e che, ai sensi dell’articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale, la legge non dispone che per l’avvenire. Per i giudici di prime cure il citato articolo 12, pur collocandosi nell’ambito di una disciplina a carattere procedimentale, esplica effetti sostanziali in punto di determinazione del reddito e, di conseguenza, sotto questo profilo, non si giustifica, così come preteso invece dall’Ufficio, un’applicazione retroattiva ad attività di accertamento relative a periodi di imposta pregressi.
L’inciso «in deroga ad ogni vigente disposizione di legge» contenuto nella norma non pone una deroga all’irretroattività, bensì all’onere della prova e consente di presumere la sottrazione a tassazione da parte del contribuente di disponibilità finanziarie detenute all’estero, in Paesi black list, a condizione che l’Ufficio ne abbia provato l’esistenza, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Il ricorso del contribuente, in effetti, conteneva altri sei motivi di illegittimità tra i quali la mancanza di prove sulla effettiva esistenza della polizza estera e l’omessa allegazione, all’avviso di accertamento, degli atti ivi richiamati con conseguente nullità dello stesso. Entrambi i gradi di giudizio, però, hanno ritenuto sufficiente il motivo della irretroattività, ritenendo superfluo pronunciarsi sugli altri.