(a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto – Quotidiano del Diritto)
- Assicurazione – Contratto – Rischio – Dichiarazioni reticenti – Annullamento – Condizioni. (Cc, articoli 1427 e 1892) (Corte di Cassazione, sezione. III, sentenza 11 gennaio 2017 n. 416)
In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore. Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa. (M.Fin.)
- Assicurazione – Assicurazione in genere – Reticenze dell’assicurato – Annullamento del contratto – Condizioni – Fattispecie. (Cc, articoli 1427 e 1892) (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 luglio 2015, n. 16284)
In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore. Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa. In particolare il contratto di assicurazione è annullabile quando l’assicurato abbia, con coscienza e volontà, omesso di riferire all’assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato. (Nel caso di specie, ha osservato la Cassazione, la corte di appello, con accertamento di merito accuratamente motivato e privo di vizi logici e di contraddizioni, è pervenuta alla conclusione per la quale l’assicurato non poteva non sapere – e non ricordare – di essere stato operato alla prostata cinque anni prima della stipula del contratto di assicurazione, trattandosi di una patologia la cui gravità deve ritenersi non solo avvertita nel dato momento, ma, ancor di più, permanente nel tempo fosse anche in ipotesi di eventuale guarigione). (M.Fin.)
- Assicurazione – Contratto di assicurazione – Disposizioni generali – Rischio assicurato (oggetto del contratto) – Dichiarazioni del contraente – Reticenze ed inesattezze – Elemento soggettivo – Dolo – Colpa grave – Nozione (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 giugno 2015, n. 12086)
In tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte ex articolo 1892 cod. civ., non è necessario, al fine di integrare l’elemento soggettivo del dolo, che l’assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente; quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell’importanza dell’informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni.
- Assicurazione – Contratto di assicurazione – Disposizioni generali – Rischio assicurato (oggetto del contratto) – In genere – Assicurazione della responsabilità civile – Clausola “claims made” – Contenuto – Clausole ulteriori – Imposizione all’assicurato dell’obbligo di rendere dichiarazioni complete e veritiere – Compatibilità – Sussistenza (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 marzo 2013, n. 7273)
La clausola cosiddetta “a richiesta fatta” (“claims made”) inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile (in virtù della quale l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi anche prima della stipula, se per essi gli sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante il tempo per il quale è stata stipulata l’assicurazione) è compatibile con le clausole le quali pongano a carico dell’assicurato l’obbligo di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio al momento della sottoscrizione della polizza.
- Contratti singoli – Contratti tipici – Assicurazione – Dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo e colpa grave nel contratto di assicurazione – Polizza di copertura delle spese per ricovero da malattia – Articolo 1892 e 1893 cod. civ. – Portata – Consapevolezza del contraente della malattia determinante il sinistro – Necessità – Esclusione – Circostanze sintomatiche dello stato di salute da indicarsi in base ad apposito questionario – Rilevanza – Sussistenza – Fattispecie (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 giugno 2010, n. 14069)
In tema di contratto di assicurazione che copra le spese per ricoveri da malattia, l’inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze cui fanno riferimento gli articoli 1892 e 1893 cod. civ. non necessariamente presuppongono la consapevolezza da parte del contraente di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l’assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente tramite la compilazione di un questionario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in base a motivazione carente ed incongrua, aveva ritenuto irrilevanti le reticenze dell’assicurata in ordine alla specificazione, in apposito questionario, degli accertamenti diagnostici effettuati in epoca appena precedente alla stipula della polizza, indicati soltanto come “esami di routine”, pretermettendo di valutare il contesto patologico che aveva dato luogo a detti accertamenti e conferendo, invece, improprio rilievo alla circostanza che gli stessi esami avevano poi avuto esito negativo).
- Assicurazione – Contratto di assicurazione – Disposizioni generali – Rischio assicurato (oggetto del contratto) – Dichiarazioni del contraente – Reticenze ed inesattezze – Con dolo o colpa grave – In genere – Conoscenza delle reticenze o falsità da parte di intermediari privi di potere rappresentativo – Rilevanza – Conseguenze in tema di recesso – Onere della prova incombente sull’assicurato – Sussistenza (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 ottobre 2008, n. 25011)
La conoscenza da parte dell’impresa assicuratrice della reticenza dell’assicurato o dell’inesattezza delle sue dichiarazioni, rilevante ai fini dell’annullamento del contratto di assicurazione, non può essere confusa con quella dei soggetti che non hanno il potere di rappresentarla, il cui stato soggettivo è irrilevante ai sensi dell’articolo 1391 cod. civ.. Peraltro non può escludersi che, anche in assenza del potere rappresentativo (come nel caso di espletamento della relativa attività da parte di procacciatore d’affari o agente privo di rappresentanza), possa verificarsi un trasferimento di conoscenze acquisite in relazione al rischio assicurato dall’incaricato alla compagnia di assicurazioni, sua mandante, ma, ai fini del recesso, è necessario che tale trasmissione di conoscenze sia concretamente provata dall’assicurato, anche mediante presunzioni.