(a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto – Quotidiano del Diritto)
- Perdita del rapporto parentale – Danno non patrimoniale – Configurazione – Riduzione nel caso di concorso di responsabilità della vittima – Applicazione dell’articolo 1227 c.c. – Esclusione (Corte di cassazione, sezione III, sentenza 12 aprile 2017 n. 9349)
Il principio per cui in caso di perdita del rapporto parentale ciascuno dei familiari ha diritto ad una liquidazione compensativa di tutto il danno non patrimoniale subito, non è applicabile nelle ipotesi in cui vi sia il concorso della vittima nella causazione della morte; ciò, spiegano i giudici, non per effetto dell’applicazione dell’articolo 1227 c.c. (concorso del fatto colposo del creditore), bensì perché la lesione del diritto alla vita, dolosamente o come nella specie colposamente cagionata da chi la vita perde non può ritenersi integrare un illecito della vittima nei confronti dei propri parenti (ossia l’altra parte del rapporto parentale). La vittima non può ritenersi responsabile nei confronti dell’altra parte del rapporto parentale per la rottura dello stesso, non insorgendo, di conseguenza, alcun credito risarcitorio iure proprio del congiunto sopravvissuto per la quota parte di responsabilità, del congiunto defunto, nella causazione del danno-evento.
- Circolazione stradale – Responsabilità – Lesione del rapporto parentale – Prova – Percentuale di colpa ascrivibile alla vittima – Danno iure proprio dei congiunti – Riduzione – Applicazione del principio di causalità di cui all’articolo 1227 c.c. (Corte di cassazione, sezione III, sentenza 17 febbraio 2017 n. 4208)
Il consolidato principio in base al quale il risarcimento del danno (patrimoniale e non) patito iure proprio dai congiunti di persona deceduta per colpa altrui debba essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ascrivibile alla stessa vittima, trova fondamento, secondo la Suprema Corte, nel principio di cui all’articolo 1227 c.c. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l’espresso richiamo contenuto nell’articolo 2056 del codice) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell’entità percentuale dell’efficienza causale del soggetto danneggiato: principio, questo, che trova applicazione anche nei confronti dei congiunti del danneggiato i quali, in relazione agli effetti riflessi che l’evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio, allorquando il danneggiato abbia contribuito con la propria condotta al verificarsi del pregiudizio. Il richiamo all’articolo 1227 c.c., deve essere inteso non in termini sussuntivi, posto che il congiunto del danneggiato che agisce iure proprio non è equiparabile al creditore che ha concorso a cagionare il danno con il proprio fatto colposo (il fatto colposo è del danneggiato, non del congiunto). Ciò che trova applicazione, invece,è il principio di causalità, di cui l’articolo 1227 rappresenta il corollario, in base al quale il danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile, secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa.
- Sinistro stradale – Danno biologico permanente – Risarcimento danni – Presupposti – Genitori della vittima minorenne – Danno riflesso – Concorso del fatto colposo della figlia minore – Articoli 1227 c.c. e 2048 c.c. – Applicazione (Corte di cassazione, sezione III, sentenza 23 ottobre 2014, n. 22514)
Il principio di cui all’articolo 1227 c.c. (concorso del fatto colposo del creditore) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell’entità percentuale dell’efficienza causale del soggetto danneggiato si applica anche quando questi sia incapace di intendere o di volere per minore età o altra causa. Tale riduzione deve essere operata non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che l’evento di danno subito proietta su di loro, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio. (Nel caso di specie, avente ad oggetto un sinistro stradale ove la danneggiata minorenne aveva riportato un danno biologico permanente, la S.C. conferma la decisione dei giudici del merito di ridurre il diritto dei genitori al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale e del danno morale in ragione del concorso di colpa della minore: tale conclusione è motivata dai giudici con il richiamo sia al primo comma dell’articolo 1227 c.c. che all’articolo 2048 c.c., poiché il danno di cui i genitori chiedono il risarcimento è pur sempre un danno riflesso al quale ha causalmente concorso anche la figlia minore).
- Incidente stradale – Coinvolgimento di un veicolo sconosciuto – Impresa designata per conto del fondo di garanzia vittime della strada – Nesso di causalità tra condotta e danno – Elemento fondamentale della responsabilità civile – Disciplina ex articolo 1227 c.c. – Limite al principio della condicio sine qua non – Fissazione (Corte di cassazione, sezione III, sentenza 4 novembre 2014 n. 23426)
Il risarcimento del danno (patrimoniale e non) patito jure proprio dai congiunti di persona deceduta per colpa altrui deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ascrivibile alla stessa vittima: il fatto colposo della vittima è espressamente disciplinato dall’articolo 1227 c.c., comma 1, il quale stabilisce che se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate . L’articolo 1227 c.c., comma 1, è una norma, affermano i giudici, che disciplina la causalità tra condotta e danno, fissando un limite al principio della “condicio sine qua non”; il concorso colposo della vittima, infatti, esclude il nesso di causa tra la condotta ed il danno per cui, mancando il nesso di causa, viene a mancare la concepibilità stessa d’una responsabilità purchessia in capo all’offensore.