Nel bollettino IVASS di marzo, pubblicato lo scorso 28 aprile, l’Autorità di Vigilanza ha disposto tre provvedimenti di radiazione nei confronti degli intermediari e la cancellazione di una società di intermediazione. Vediamo nel dettaglio chi sono e quali addebiti vengono loro contestati, ricordando che contro questi provvedimenti è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tar del Lazio entro 60 giorni dalla notificazione e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.
- Silvia Bioletti – Provvedimento n. 0217416/16 del 21 novembre 2016. Violazione degli artt. 183 del Codice delle Assicurazioni, nonché degli artt. 47 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006;
- Amedeo Di Tommaso – Provvedimento n. 0217419/16 del 21 novembre 2016. Violazione degli artt. 183 del Codice delle Assicurazioni, nonché degli artt. 47 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006. L’intermediario era già stato interessato da un provvedimento di radiazione (n. 0118097/16 del 13 giugno 2016), pubblicato dall’Istituto nel Bollettino di novembre 2016;
- Roberto Attili – Provvedimento n. 0218231/16 del 22 novembre 2016. Violazione degli articoli 183 del Codice delle assicurazioni private e degli articoli 47 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006. Con il medesimo provvedimento, l’Istituto ha inoltre disposto la cancellazione della società d’intermediazione Consitalia sas di Attili Roberto & C. (RUI n. B000181565) dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (ai sensi dell’articolo 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni).
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Legenda articoli citati:
Codice delle assicurazioni private
- art. 183 – Regole di comportamento (Titolo XIII – Trasparenza delle operazioni e protezione dell’assicurato, Capo I – Disposizioni generali);
- art. 330 – Destinatari delle sanzioni disciplinari (Titolo XVIII – Sanzioni e procedimenti sanzionatori, Capo VIII – Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento).
- art. 47 – Regole generali di comportamento (Parte III – Esercizio dell’attività di intermediazione, Titolo II – Regole di presentazione e comportamento nei confronti della clientela, Capo I – Regole di comportamento);
- art. 62 – Violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari (Parte IV – Provvedimenti sanzionatori).