Opinione della Settimana

L’omessa precedenza fa saltare la presunzione di corresponsabilità per gli incidenti stradali

Sentenza (6) Imc

(di Filippo Martini – Quotidiano del Diritto)

L’incrocio di due veicoli a un’intersezione stradale costituisce una circostanza di particolare pericolo per la viabilità e conseguentemente severa deve essere la valutazione della condotta del conducente che, tra i due, aveva l’obbligo di concedere la precedenza all’altro. Tanto che non opera, in questo caso, la presunzione di corresponsabilità del danno prevista dall’articolo 2054 del Codice civile. È la conclusione della Corte d’appello di Milano, che, con la sentenza 988 dell’8 marzo scorso (presidente Saresella, relatore Federici), si è pronunciata sulla controversia tra una vittima di incidente stradale e l’assicuratore dell’altro veicolo coinvolto.

La vicenda riguarda due conducenti, vittime di un incidente stradale. A presentare domanda al tribunale è stato l’uomo alla guida di un ciclomotore, entrato in collisione con un’automobile. Il giudice di primo grado l’ha però ritenuto responsabile in via esclusiva del sinistro perché non aveva concesso la precedenza all’automobile.

Il conducente del ciclomotore ha impugnato la sentenza di fronte alla Corte d’appello, sostendendo che il tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che l’automobilista procedeva a velocità elevata e non avrebbe, quindi, applicato la presunzione prevista dall’articolo 2054 del Codice civile. Questa norma introduce una regola distributiva della responsabilità dei conducenti venuti a collisione, prevedendo che nel caso di scontro tra veicoli si presuma, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli, salva l’ipotesi che uno di essi dimostri la colpa esclusiva dell’altro. La presunzione di responsabilità grava su tutti i conducenti dei veicoli i quali – se non riescono a fornire in giudizio la prova – dovranno subire la condanna a risarcire i danni patiti dagli altri utenti della strada. Si tratta di una norma che tutela chiunque sia vittima di un incidente, perché consente sempre nei casi dubbi di identificare un responsabile tenuto a risarcire il danno.

Analizzati i fatti emersi in istruttoria, la Corte d’appello respinge il ricorso del conducente del ciclomotore, rilevando che, anche se l’articolo 2054 del Codice civile pone una presunzione di colpa paritetica sui due conducenti coinvolti nel sinistro, tuttavia il riconoscimento della colpa nel causare l’incidente in capo a uno dei soggetti coinvolti esonera l’altro da tale presunzione e lo libera da ogni obbligo risarcitorio.

Rileva così la Corte d’appello di Milano che «al conducente che provenga da un luogo privato e debba immettersi nel flusso della circolazione è imposto l’obbligo di usare un grado elevatissimo di tutela e avvedutezza, obbligo che costituisce un quid pluris» rispetto a quello generale di non costituire pericolo per la circolazione, «proprio a motivo della intrinseca pericolosità insita nella manovra con cui si tenda a inserirsi o a tagliare la corrente di traffico».

Quindi, la manovra di immissione nel flusso della circolazione, intersecando la traiettoria di altri veicoli, è un momento di elevatissima pericolosità e il precetto di “precedenza” o di “stop” è un richiamo alla massima diligenza e prudenza la cui omissione rende ogni altra condotta, pur interagente col fatto, di secondario se non irrilevante apporto causale.

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