(di Davide Settembre – Quotidiano del Fisco)
La spesa per il contratto di cui è la società a beneficiare viene qualificata come costo inerente
Sono deducibili dal reddito d’impresa i premi pagati per la stipula di polizze a copertura del rischio dei pregiudizi patrimoniali derivanti dalla morte dell’amministratore. Questi costi, infatti, devono considerarsi inerenti all’attività di impresa. È in sintesi quanto affermano i giudici della Ctr Veneto con la sentenza 1183/2/16 (presidente Tenaglia, relatore Habe).
Il caso trae origine dall’impugnazione di alcuni atti di accertamento, notificati per l’indebita deduzione dei premi corrisposti a una compagnia assicurativa per una serie di polizze “caso morte a vita intera” aventi come assicurati i soci e come beneficiario la società.
I giudici di primo grado avevano respinto il ricorso, ritenendo che la polizza in questione fosse di natura finanziaria (o prevalentemente finanziaria) e non fosse, invece, finalizzata alla copertura del rischio di morte dei soci. Pertanto, secondo i giudici, le somme versate alla compagnia non potevano rientrare tra i componenti negativi di reddito. La società aveva presentato quindi appello.
I giudici di secondo grado hanno accolto il ricorso. In via preliminare, hanno evidenziato che la classificazione del contratto assicurativo in questione dipendesse dalla causa prevalente che aveva portato alla sua stipulazione. Tenuto conto di ciò, hanno ritenuto che l’accordo rientrasse tra i contratti di assicurazione sulla vita dal momento che spostava dal contraente all’assicuratore il rischio di morte dell’assicurato. In particolare, il collegio aveva ritenuto sussistenti alcuni elementi (esclusi invece dall’ufficio) che avevano portato a considerare la natura assicurativa del contratto.
Innanzitutto, l’alea del contratto che era rappresentata proprio dall’assunzione, da parte della compagnia, del rischio di morte dell’assicurato verso il pagamento dei premi. In tal modo la compagnia si era obbligata alla prestazione pattuita (al verificarsi dell’evento) e non alla restituzione di un capitale formatosi nel tempo.
Inoltre, la prestazione di fatto non risultava collegata a valori di quote di investimento, ma era predeterminata sulla scorta dei premi e della loro rivalutazione, in modo da sostituire ad un certo punto il versamento degli stessi premi. In altri termini, la prestazione nel caso esaminato non era collegata al rendimento di una qualche gestione separata e il fatto di consentire una scelta fra varie linee di investimento del “fondo premi” formato dalla compagnia non aveva attinenza nel caso in esame con la causa del contratto.
Insomma, la natura del contratto rimaneva assicurativa (e non finanziaria) anche se era previsto il diritto di riscatto e di riduzione che sono regole di legge anche per i contratti di assicurazione sulla vita (articolo 1925 del Codice civile).
Infine, i giudici hanno evidenziato che il capitale assicurato incassato dalla società alla morte dell’assicurato era stato fatto concorrere alla determinazione del reddito di impresa (come sopravvenienza attiva) e che, perciò, i premi pagati dovessero considerarsi costi inerenti all’attività di impresa e non, di certo, crediti nei confronti della compagnia assicurativa.