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IVASS chiarisce i dubbi sul conto separato

Analisi - Calcolo (3) Imc

L’Autorità di Vigilanza fornisce, attraverso una lettera al mercato, i chiarimenti interpretativi in tema di separazione patrimoniale. Conto separato e fideiussione per Agenti che operano con una o più imprese. Il tema delle PNA

Attraverso la lettera al mercato dello scorso 6 novembre, l’IVASS è intervenuto sulle problematiche della separazione patrimoniale ex art. 117 del Codice delle Assicurazioni private fornendo alcuni importanti chiarimenti interpretativi.

Partendo dal presupposto che l’esigenza recepita nel nostro ordinamento nazionale con tale articolo è quella di “tutelare i consumatori contro l’incapacità dell’intermediario assicurativo di trasferire i premi all’impresa di assicurazione o di trasferire all’assicurato gli importi della prestazione assicurativa” e che tale esigenza è ribadita anche dalla IDD, l’Autorità ha riscontrato l’adozione di soluzioni operative talvolta non in linea con il principio di separazione patrimoniale.

In particolare sono ritenute “estranee alle finalità proprie del conto separato le operazioni compiute dall’intermediario a titolo personale o relative alla gestione d’impresa dell’intermediario stesso, così come da parte delle compagnie non sono consentiti addebiti o accrediti sul conto separato non riconducibili alle somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese ed attinenti, invece, ad altre e diverse partite (c. d. partite non assicurative o PNA), pur se originate dal rapporto di mandato in essere con l’intermediario”.

Sul conto separato, in sostanza, devono essere versati i soli premi pagati all’intermediario, il versamento dei quali può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti nel caso in cui sia concessa tale modalità dalle imprese, o le somme dovute dalle imprese agli assicurati.

Nessuna rata di rivalsa, canone di affitto dei locali, utenze o versamenti a cassa di previdenza o, ancora, quota di iscrizione al Gruppo aziendale agenti può essere addebitata dunque su tale conto.

E per quanto riguarda l’intestazione? Il conto corrente separato può essere intestato all’impresa o direttamente all’intermediario assicurativo purché sia chiaramente indicato che l’intestazione è nella specifica qualità di intermediario e che il conto corrente è acceso ai sensi dell’articolo 117 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ritenendosi preferibile un riferimento puntuale alla norma in luogo di una indicazione generica, allo scopo di evitare possibili equivoci. L’intermediario deve avere cura di verificare che nelle clausole contrattuali del conto corrente separato siano indicati tutti i requisiti che il conto medesimo deve avere (inammissibilità di azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione, ecc.). Inoltre nel caso di agente plurimandatario, l’art. 54, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 5/2006 consente all’intermediario che opera per conto di più imprese di utilizzare per il versamento dei premi un unico conto separato, purché ponga in essere sotto la propria responsabilità tutte le cautele organizzative e i controlli per corrispondere all’obbligo di garantire la corretta attribuzione delle somme a ciascuna mandante e a ciascun cliente. Per contro, non è possibile imporre all’intermediario titolare di una pluralità di mandati l’apertura di diversi conti correnti separati anche alla luce del provvedimento n. 24935 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e agli specifici impegni assunti sulla questione dalle imprese interessate.

Nel caso poi, che un cliente figuri al contempo come debitore e creditore senza tuttavia che ciò determini un’alterazione sostanziale della capienza del conto corrente separato, si ritiene ammissibile una forma di compensazione tra i premi che lo stesso debba versare ed i suoi crediti a condizione che le registrazioni contabili dell’intermediario siano analitiche e riportino in maniera chiara e distinta l’effettivo importo in uscita (ad es. del rimborso) e l’effettivo importo in entrata (ad es. del premio), in modo che sia ricostruibile la movimentazione effettuata e l’imputazione delle voci in entrata e in uscita alle operazioni dovute e alle compagnie interessate.

L’Autorità ha poi chiarito come l’intermediario non sia soggetto agli obblighi di separazione patrimoniale se, in luogo del conto corrente separato, sottoscriva una fideiussione bancaria che ne documenti in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4% dei premi netti incassati, con un minimo di 15.000 Euro.

In caso di plurimandato, per determinare l’importo della fideiussione bancaria, il 4% previsto dall’art. 117, comma 3 bis, del CAP deve essere calcolato sul monte-premi netto complessivamente incassato dall’intermediario indipendentemente dalla quota afferente ai singoli mandati, risultante al 31/12 dell’anno precedente.

Per tutti coloro che, infine, utilizzino per l’incasso dei premi, delle c.d. carte prepagate, ossia carte di pagamento che consentono la formazione della provvista attraverso versamenti effettuabili in varie forme, ivi comprese le operazioni di accredito presso esercizi convenzionati con il sistema di gestione della carta di pagamento, si richiama l’attenzione sul fatto che il principio della separazione patrimoniale, esclude che i premi e le somme citate possano transitare per conti diversi dal conto separato: a tali diversi conti può essere assimilata la carta di pagamento che, pur non essendo formalmente qualificabile come conto corrente, ne presenta le funzionalità proprie.

L’utilizzo per l’incasso dei premi di una carta di pagamento prepagata non direttamente collegata al conto separato realizza una forma d’incasso “in proprio” che non può ritenersi conforme ai requisiti che la normativa vigente in materia di separazione patrimoniale pone a garanzia del corretto funzionamento del mercato assicurativo. Infatti la carta in questione si fonda su un ulteriore e diverso contratto bancario non soggetto alle tutele legali proprie del conto separato. In altri termini, per i premi incassati tramite carta di pagamento si determina una giacenza, seppur temporanea, su uno strumento diverso dal conto separato e privo delle garanzie che lo assistono.

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