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CONSOB, modifiche al Regolamento emittenti per l’offerta di prodotti finanziari da parte delle compagnie

Contratti - Documentazione - Regolamenti Imc

A conclusione della fase di consultazione pubblica con il mercato, CONSOB ha modificato il Regolamento emittenti (Re) in materia di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni (delibera n. 20710 del 21 novembre 2018).

L’intervento normativo, scrive la Commissione in una nota, trae origine dalle modifiche apportate al Testo Unico della Finanza (TUF) e al Codice delle Assicurazioni Private (CAP) dal decreto legislativo n. 68/2018, che ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva europea 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (cd. direttiva IDD).

In particolare, spiegano dalla CONSOB, le modifiche riguardano l’eliminazione della definizione di “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” – articolo 1, comma 1, lettera w-bis) del TUF – e la disciplina dell’informativa precontrattuale prevista nel nuovo articolo 185 del CAP.

L’articolo 2, comma 1, lettera a), del dlgs 68/2018 ha modificato l’articolo 1 del TUF, eliminando la definizione di “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” che non risultava più attuale, riferendosi a un sottoinsieme di prodotti rientranti nella nuova nozione europea di prodotti di investimento assicurativi o “Ibip”  (Insurance based investment products).

La definizione di Ibip era stata già inserita nel TUF – articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3) – in occasione dell’adeguamento al regolamento europeo 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (Regolamento PRIIPs), operato dal dlgs 224/2016.

Con il recepimento della IDD, evidenziano ancora dalla Commissione, “è stata dunque superata la coesistenza nella normativa nazionale di due definizioni non coincidenti, in linea con l’obiettivo di considerare gli Ibip come una categoria unitaria di prodotti, coerentemente con l’impostazione presente negli atti normativi europei (Regolamento PRIIPs, IDD) e già seguita dal legislatore nazionale in occasione dell’adeguamento del TUF al Regolamento PRIIPs”.

Sia la IDD (articolo 2, par. 1, n. 17), sia il Regolamento PRIIPs (articolo 4, par. 1, n. 2), definiscono infatti univocamente il “prodotto di investimento assicurativo” come “un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato”.

Alla luce del nuovo regime normativo che si è delineato in ambito europeo e nazionale con riferimento alla trasparenza precontrattuale relativa agli Ibip, la Consob è intervenuta sul Regolamento emittenti principalmente con l’abrogazione della disciplina sull’offerta al pubblico di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, di cui alla Parte II (“Appello al pubblico risparmio”), Titolo I (“Offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita di prodotti finanziari”), Capo IV (“Disposizioni riguardanti prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”) e degli Schemi di prospetto 5, 6, e 7 (riguardanti rispettivamente le offerte di unit linked, index linked e prodotti di capitalizzazione) dell’Allegato 1B al Regolamento emittenti.

Allo scopo di prevedere l’inapplicabilità della disciplina sull’offerta al pubblico prevista dal TUF e dalla relativa normativa Consob di attuazione nei confronti degli Ibip (in conformità a quanto stabilito dall’articolo 100, comma 2, del TUF stesso), è stato modificato l’articolo 34-ter del Regolamento emittenti (“Casi di inapplicabilità ed esenzioni”), prevedendo l’inapplicabilità della disciplina in esame alle offerte aventi a oggetto i prodotti di investimento assicurativi.

Per soddisfare questa esigenza e realizzare una semplificazione della disciplina applicabile in modo uniforme a tutti gli Ibip in tema di trasparenza, evidenzia ancora la CONSOB, per effetto della menzionata abrogazione della Parte II, Titolo I, Capo IV del Regolamento emittenti è stato eliminato, per i prodotti di ramo III e V, l’obbligo di pubblicare un prospetto d’offerta, redatto secondo gli Schemi 5, 6 e 7 (rispettivamente per unit linked, index linked e prodotti di capitalizzazione) dell’Allegato 1B al Regolamento emittenti.

Le modifiche in esame entreranno in vigore il 1° gennaio 2019, contestualmente all’entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 41/2018. In questo modo, a partire da quella data, la documentazione precontrattuale da rendere disponibile all’investitore sarà uniforme per tutti gli Ibip e sarà articolata come segue:

  1. Il Kid PRIIPs, che illustra gli elementi chiave del prodotto;
  2. Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo predisposto dall’IVASS, contenente le informazioni sull’emittente, in modo da assolvere ai requisiti previsti dalla Solvency II, con riferimento anche alla relazione sulla solvibilità, nonché gli ulteriori elementi informativi riferiti ai diritti e agli obblighi dei contraenti.

Intermedia Channel


CONSOB – Relazione illustrativa delle modifiche al Regolamento emittenti relative alla disciplina sull’offerta al pubblico di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione

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