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Se la IDD porta anche problemi…

Consulenza - Confronto (foto rawpixel.com - Pexels) Imc

IDD e intermediari assicurativi: qual è la reale incidenza della nuova direttiva europea sulla distribuzione assicurativa sull’attività degli intermediari stessi? L’avv. Ivan Dimitri Calaprice, che ritroviamo finalmente sulle nostre pagine, è convinto che l’adozione delle nuove norme abbia portato con sè diversi problemi che mal si coinciliano con l’operatività richiesta alle reti distributive classiche 

Sfumata, pian piano, la roboante retorica che sempre accompagna le novità legislative – inflazionatissime, ancora una volta, le espressioni “rivoluzione copernicana”, “luci ed ombre” e “maggiore tutela del cliente” – restano le gelide norme.

Ed è con queste che – cessato il clangore delle celebrazioni istituzionali e convegnistiche – ci si ritrova a fare i conti.

E allora, forse, lontani da sipari e siparietti, ciascuno di noi può ora dire che il Re è nudo e che l’iper-decantata IDD – nella sua declinazione nazionale – ci porta anche un nuovo fardello di problemi e rovelli individuali non proprio concilianti con gli echi dei consueti entusiasmi collettivi.

E di problemi e di rovelli l’applicazione nazionale della Direttiva sulla distribuzione ne porta con sé proprio tanti.

Ne segnaliamo alcuni, i più macroscopici, con la consapevolezza che, comunque, non sono i soli…

La consulenza e le raccomandazioni personalizzate

Anzitutto: siamo indubitabilmente passati – con stucchevole sbrigatività – alla derubricazione dell’attività dell’intermediario ad un quid minus rispetto al passato.

Nel vigore della vecchia disciplina codicistica e regolamentare, infatti, la componente consulenziale dell’attività dell’intermediario poteva darsi quale circostanza pacifica ed acquisita.

L’endiade “assistenza e consulenza nella definizione di cui alla vecchia formula dell’art. 106 del Codice delle Assicurazioni, la presa di posizione dell’Ivass nelle note Faq in materia di intermediazione, un sempre costante e lineare itinerario argomentativo da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità ne sono state la prova.

Un esempio illuminante è Cass. 8412/2015, che rende assai chiaro il quadro di come la Suprema Corte abbia inteso ruoli e funzioni dell’intermediario, affermando che egli debba essere, sopra ogni cosa, saggio prudente e zelante. Non un meccanico venditore, insomma. Come il buon senso, ancor prima che il diritto impone.

Poi sono arrivati l’IDD, con una norma, l’art. 20, che parla di “consulenza e norme per la vendita senza consulenza” e – a cascata – un novello art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni, identicamente rubricato.

Ed infine l’Ivass, con una norma, l’art. 59 del Regolamento 40/2018, che replica i contenuti della regola primaria o, meglio, rimanda quasi meccanicamente ad essa, salvo rubricare in termini concettualmente speculari il precetto di propria fattura: qui, infatti, si parla di “vendita con consulenza”.

Da un minus a un plus, insomma. Ma la sostanza è la stessa.

Questa volta – come stranoto – tutto viene riferito non più al solo intermediario ma anche – con una calibrazione non proprio millimetrica – alla nuova figura del distributore.

Quale sarebbe allora il discrimine fra una vendita con e una vendita senza consulenza?

O, meglio: in cosa dovrebbe concretarsi questa componente aggiuntiva, non più ontologicamente connessa alla operatività dell’intermediario ?

La Direttiva offre una definizione assai “alta” attraverso l’uso dell’ espressione “raccomandazioni personalizzate”.

Il nostro Legislatore recupera pedissequamente la definizione ma il suo sforzo non va – purtroppo per noi tutti – oltre un tragico ed inutile copia/incolla.

Perfino Ivass – sempre virtuosamente prodiga di definizioni nei suoi Regolamenti – questa volta ha deciso di abdicare manifestamente e scientemente alla causa.

Nel suo Regolamento 40/2018 una definizione di consulenza non è data ed anzi, in sede di pubblica consultazione, viene resa una spiegazione puntuale della circostanza:

“Il contenuto della raccomandazione personalizzata non può essere definito in modalità standardizzata, in quanto ogni caso concreto potrebbe richiedere un’attività di verifica e valutazione specifica”

Nulla di nulla, quindi. Cosa sia questa consulenza bisogna capirlo da sé.

Siamo tutti inconsapevoli adepti di un nuovo codice orfico, dunque, ma ancora non lo abbiamo realizzato.

I tecnici della materia sanno che l’omologa Autorità italiana per la Vigilanza sui mercati finanziari, la Consob, all’esito del recepimento nel TUF della c.d. Mifid II (Direttiva 2014/65/UE), su paradigmi sostanzialmente identici benchè applicati alla materia degli investimenti si è invece orientata in termini opposti, recuperando e facendo propri gli orientamenti di ente sovranazionale che puntualizza, con un penetrante livello di analiticità, contenuto termini e modalità di erogazione della consulenza.

Lì cosa sia la consulenza, come possa e debba atteggiarsi, quali siano i rischi e le conseguenze nell’erogarla viene chiarito punto per punto.

Quale dunque la ratio di una differenza così smaccata fra minuziosità della descrizione del mondo finanziario e dichiarata manifestazione di inopportunità finanche di una definizione del mondo assicurativo?

Non è dato saperlo. E nemmeno ipotizzarlo.

Così come non è dato sapere quale potrà essere la graduazione di responsabilità fra distributori e intermediari che intendano offrire questo servizio addizionale (e valorizzarlo separatamente in termini economici, magari sottolineando al proprio cliente la novità rispetto al passato) e i loro colleghi che abbiano invece ritenuto di non operare secondo questa modalità.

Di certo è fuorviante pensare – pur tenuta a mente la lettera degli artt. 119 ter e 59 – che la consulenza debba atteggiarsi quale corpo di obblighi informativi strutturalmente eterogeneo a seconda che rilevi un distributore o un intermediario.

Non si può che approdare a questa certezza sia perché la definizione codicistica di “consulenza” nel Codice delle assicurazioni è sempre la stessa per entrambi, sia perché – il dato è altrettanto insuperabile – tutti gli intermediari restano anche distributori.

In ogni caso: siamo proprio sicuri che al di là di questi distinguo operativi non resti sempre e comunque una componente consulenziale nell’attività dell’intermediario/distributore?

Tanto la prestazione dell’intermediario quanto quella del distributore – fatta salva l’ipotesi di consulenza accessoria – non possono infatti concettualmente prescindere da una spendita di competenza (e quindi di consulenza, secondo l’accezione letterale e primigenia del termine che di essa ne dà qualunque vocabolario della lingua italiana e, quindi, qualunque testo di riferimento per un’interpretazione corretta ai sensi dell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale), sia che essa si estrinsechi contestualmente al contatto con il cliente, sia che essa si profili quale prius di una valutazione funzionale all’immissione di un prodotto assicurativo sul mercato.

Sostenere il contrario (cioè che l’attività distributiva in genere non debba sempre e comunque implicare e presupporre a monte il gioco sofisticato di una relazione con un cliente basata su una expertise qualificata) equivale a concepire ed avallare la tesi della assimilabilità dell’attività di un agente o di una Impresa, ad esempio, a quella di un venditore di merci in un contesto di interazioni depauperate della loro intrinseca componente intellettuale.

Tesi che, evidentemente, fa a cazzotti con la logica.

La consulenza nella vendita a distanza

Sempre in tema di consulenza e di raccomandazioni personalizzate, altro arzigogolo con cui bisognerà fare i conti è quello – stavolta tutto di matrice regolamentare – di cui all’art. 74 del Regolamento Ivass 40.

Siamo nel Titolo che si occupa delle Regole di presentazione e comportamento del distributore e specificamente nel capo che detta indicazioni specialistiche per la vendita a distanza.

Bene, questa norma, dopo aver complessivamente selezionato tutte le norme generali che il distributore deve sempre e comunque rispettare, prosegue affermando che i distributori adottano procedure tali da garantire “la conclusione del contratto solo se sono stati adempiuti gli obblighi di cui agli articoli 58 e 59.

Il sintagma avverbiale non lascia dubbi. Oppure ne crea uno esplosivo.

Posto che l’art. 59 del Regolamento Ivass 40/2018 si occupa della “vendita con consulenza, una lettura rigorosa di questa regola orienta a ritenere – senza alcun margine interpretativo – che nella commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi una raccomandazione personalizzata debba essere sempre e comunque resa.

Si badi: non si usa alcun altro termine per contemperare la perentorietà del precetto.

La faccenda avrebbe potuto risolversi, ad esempio, inserendo il lemma “eventualmente”.

Ma non c’è alcuna traccia di questa intenzione di affievolire il concetto.

Non convince, a voler sposare una tesi contraria, nemmeno la circostanza che l’art. 59, a sua volta, incipia richiamando altra fattispecie condizionale (“se viene offerta una consulenza”); ciò in quanto non ci si potrebbe comunque affrancare dalla radicalità del solo se, che resterebbe comunque non mitigata e non superabile.

D’altra parte, a volerla dirla tutta, se si aderisse a questa tesi dovrebbe concludersi che il Regolatore abbia volutamente inteso – richiamate tutte le norme – disegnare un’inutile tautologia richiamandone nuovamente solo altre due già menzionate (l’art. 58, sulla verifica delle richieste ed esigenze del contraente e quella in commento). A che pro?

Fra l’ipotesi di una norma che non abbia alcun senso e l’ipotesi di una norma che ne spieghi uno dovrebbe allora inopinabilmente privilegiarsi la seconda.

Dovrebbe, appunto.

Di certo – ad onta della drammatica inestricabilità del dettato letterale – non può neanche ipotizzarsi un comparto distributivo in cui la consulenza (ammesso che si arrivi a comprendere in cosa debba consistere effettivamente) diventi obbligatoria per il mero fatto di aver prediletto il canale telematico restando solo facoltativa al di fuori di esso. Che senso avrebbe?

Una strada di questo genere non sarebbe razionalmente giustificabile ed anzi potrebbe configurare una reale discriminazione fra operatori del comparto.

Che succederà?

Intermediari e distributori: un problema di identità

Per i veri amanti dell’ estremamente esplicito coincidente con l’estremamente complicato c’è poi un altro rebus.

È noto che la forza ed il tratto distintivo dell’IDD stiano nel fatto che il nuovo paradigma della distribuzione abbia attratto entro i suoi confini modalità di collocamento di cui prima poteva discettarsi – con riguardo al solo panorama dell’intermediazione – finanche in termini dubitativi.

Tuttavia se è condivisibile il merito dell’operazione diventa invece davvero imbarazzante il metodo con cui essa poi si è compiuta.

Si guardi: per la Direttiva è intermediario assicurativo qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di assicurazione o riassicurazione o un suo dipendente e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa;

Dunque – leggendo questa prima definizione – può legittimamente sostenersi, anzitutto, che in rerum natura esistono intermediari assicurativi che non sono intermediari assicurativi.

Viene da chiedersi perché – attesa questa disarticolazione semantica davvero surreale – agli intermediari assicurativi a titolo accessorio non sia stato data altra denominazione, allora.

Ma tant’è.

Questa formula lessicale viene pedissequamente recepita anche nel nostro Codice, che infatti definisce l’intermediario assicurativo come qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa;

Tutto risolto, quindi? Ma neanche per sogno. Le esacerbazioni terminologiche, infatti, non cessano neppure qui.

Perché, in ultima istanza, interviene anche il nostro Istituto di Vigilanza, che, nel Regolamento 40, definendo l’“intermediario” espunge l’aggettivo “assicurativo” ma identifica questa figura in qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e intermediario assicurativo a titolo accessorio;

Ergo: l’intermediario assicurativo a titolo accessorio non è un intermediario assicurativo negli orizzonti comunitari e per la disciplina del Codice delle assicurazioni ma l’intermediario assicurativo a titolo accessorio – per il nostro Regolatore – è comunque un intermediario.

Facile no?

Le collaborazioni “verticali”

Non si può chiudere questa rapida rassegna senza un cenno ad altro piccolo grande arcano.

Siamo sempre nel contesto del Regolamento 40 e, precisamente, nella Parte III, Titolo I, Capo I, che si occupa di Disposizioni generali.

L’articolo 42 – in questo ambito – dà una mano di vernice fresca alle vecchie regole introdotte dall’art. 22 comma 10 del D.L. 179/2011 convertito con legge 221/2012.

Si tratta di quella teoria di norme introdotte per “legittimare” le collaborazioni fra intermediari, collaborazioni che i più ricorderanno essere state, per lungo tempo, considerate “vietate” dal nostro Istituto di Vigilanza all’indomani della emanazione del vecchio Regolamento Isvap 5/2006.

Il dato drammatico è nel fatto che detto orientamento, pur espresso fra le righe delle Faq nel sito web dell’Ivass, assurse acriticamente al rango di norma. Un brillante osservatore scrisse che si trattava di “mera opinione”, ma tutto il mercato, naturalmente, non avrebbe mai potuto riconoscere come tale il pensiero dell’Organismo istituzionalmente deputato a controllarlo e a bacchettarlo.

Dunque, su iniziativa del Governo, arrivò un decreto per “liberalizzare” dette collaborazioni i cui contenuti oggi Ivass ha voluto accogliere fra gli scaffali dei propri archivi regolamentari.

Per queste vecchie architetture relazionali la locuzione, nuova di zecca, è quella di “collaborazioni orizzontali”.

L’art. 42 ha un impianto che richiama – in veste nuova – le regole che dettava quel vecchio decreto ma l’operazione di restyling non perfettamente riuscita perché questa norma si chiude con un comma, il numero 6, fatto di tre righe semplici semplici che però spalancano le porte a nuove urticanti complicazioni:

Non configurano rapporti di collaborazione orizzontale quelli instaurati tra iscritti nelle sezioni A e B del Registro, quando gli stessi siano stati ratificati dall’impresa con autorizzazione all’incasso dei premi ai sensi dell’articolo 118 del Codice

Scopriamo, dunque, che c’è un genus nuovo di collaborazioni che non si dispiegano in linea orizzontale ma in “verticale”. Ma solo a condizione che a “benedire” l’operazione ci sia l’Impresa.

Quale la ratio di questa diversificazione?

È possibile ipotizzare che – essendo le collaborazioni orizzontali, in virtù delle indicazioni dell’art. 22 comma 11 del medesimo decreto, soggette alla responsabilità solidale – le collaborazioni “verticali” sfuggano alla regola e dunque il Regolatore abbia voluto (provare a) creare un regime parallelo di responsabilità?

L’ipotesi è suggestiva ma – di certo – resta insormontabile la circostanza che la lettera dell’art. 22 comma 11 del D.L. 179/2011 afferisce a norma di rango superiore rispetto alla regolamentazione Ivass.

Dunque, quand’anche in assetto verticale, le collaborazioni fra intermediari non sfuggono a questo regime.

E allora? Qual è l’effetto, l’utilità e la ratio di queste collaborazioni? Cui prodest?

E, soprattutto, posto che esse non configurano, nella prospettiva di Ivass, delle collaborazioni così come siamo stati abituati a conoscerle fino ad oggi, come ci si dovrebbe regolare con riguardo agli obblighi di informativa nei confronti del cliente?

Infine, tema ancora più critico, come bisogna comportarsi riguardo alla gestione dei reclami, dove, ad oggi, le vecchie “libere collaborazioni” sono obbligate ad ossequiare il disposto dell’art. 10 quaterdecies del Regolamento Isvap 24/2008?

Insomma, con la IDD c’è tanta materia su cui ragionare.

E magari anche tanta per non farlo più perché – forse – ragionare non serve.

Ed allora che fare?

Penso al Dalai Lama e ad una frase a lui attribuita: dobbiamo imparare bene le regole in modo da infrangerle nel modo giusto.

Impeccabile.

Avv. Ivan Dimitri Calaprice – Foro di Milano (in collaborazione con Intermedia Channel)

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