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Corte Giustizia Europea, l’incendio di un veicolo in garage rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli»

Corte Giustizia Europea - Seduta Imc

Nelle conclusioni della causa C100/18 l’avvocato generale Bot propone alla Corte di dichiarare che l’incendio spontaneo di un veicolo parcheggiato in un garage privato da più di 24 ore rientri nella nozione di «circolazione dei veicoli»

Nelle conclusioni alla causa C100/18 presso la Corte di Giustizia Europea (CGUE), riguardante il ricorso di Linea Directa Aseguradora (Linea Directa) nei confronti di Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Segurcaixa) per l’indennizzo di danni materiali ad un immobile causati dall’incendio di un veicolo, l’avvocato generale Yves Bot propone alla Corte di dichiarare che l’incendio spontaneo di un veicolo parcheggiato in un garage privato da più di 24 ore rientri nella nozione di «circolazione dei veicoli».

Nell’agosto 2013, si legge nella nota diffusa dalla CGUE, un veicolo che non aveva circolato da più di 24 ore, parcheggiato nel garage di una casa unifamiliare, ha preso fuoco ed ha causato dei danni a quest’ultima. L’incendio ha avuto origine dal circuito elettrico del veicolo. La responsabilità civile relativa alla circolazione del veicolo era garantita mediante un’assicurazione sottoscritta presso Linea Directa. La casa era assicurata presso Segurcaixa e la società proprietaria è stata indennizzata con quasi 45.000 Euro quale ristoro dei danni materiali causati all’immobile dall’incendio del veicolo.

Nel marzo 2014, Segurcaixa ha convenuto Línea Directa dinanzi allo Juzgado de Primera Instancia de Vitoria-Gazteiz (Tribunale di primo grado di Vitoria-Gazteiz, Spagna) al fine di ottenere la condanna di quest’ultima compagnia al rimborso del risarcimento versato, per il fatto che il sinistro aveva avuto origine in un fatto relativo alla circolazione coperto dall’assicurazione Rc Auto del veicolo. Il giudice ha dichiarato che l’incendio non poteva essere qualificato come «fatto relativo alla circolazione» ed ha respinto la domanda della Segurcaixa.

L’Audiencia Provincial de Álava (Corte provinciale di Alava, Spagna), investita di un ricorso proposto dalla Segurcaixa avverso la sentenza di primo grado, ha annullato quest’ultima ed ha accolto la domanda giudiziale della compagnia, dichiarando che costituisce un «fatto relativo alla circolazione […] l’incendio di un veicolo parcheggiato in modo non permanente dal suo proprietario in un posto all’interno di un garage, quando la combustione sia riconducibile a cause intrinseche al veicolo senza che intervenga l’azione di un terzo».

Linea Directa ha proposto quindi un ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna). Nutrendo dei dubbi quanto all’interpretazione da dare alla nozione di «circolazione dei veicoli» contenuta nella direttiva 2009/103/CE (assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità), tale giudice ha deciso di sottoporre delle questioni alla Corte di giustizia.

Nelle sue conclusioni odierne, come anticipato, l’avvocato generale Bot sostiene che la situazione in questione rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli». Bot ricorda, anzitutto, che questa nozione “costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, la cui interpretazione non può essere rimessa alla discrezionalità dei singoli Stati membri”. Secondo l’avvocato generale, “allo stato attuale della giurisprudenza della Corte, non vi è alcun dubbio che tale nozione ricomprende le situazioni nelle quali dei danni sono stati causati mentre il veicolo era parcheggiato in un luogo privato previsto a questo scopo”.

Tuttavia, evidenziano dalla CGUE, le diverse controversie sulle quali la Corte è stata chiamata a pronunciarsi avevano quale elemento comune il coinvolgimento di un veicolo che veniva utilizzato o che era appena stato utilizzato. Occorre dunque stabilire se l’assenza di utilizzazione del veicolo in un intervallo di tempo sufficientemente ravvicinato all’incidente possa costituire una causa di esclusione della protezione concessa dalla normativa dell’Unione in materia di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

L’avvocato generale ritiene che la risposta debba essere negativa, “in quanto il legislatore dell’Unione non ha previsto dei limiti temporali per il verificarsi dell’incidente, per quanto riguarda l’applicazione della protezione delle vittime di incidenti causati da veicoli, e la giurisprudenza della Corte mira a tradurre l’obiettivo di protezione costantemente perseguito e rafforzato dal legislatore dell’Unione, nella misura in cui un veicolo viene utilizzato o è destinato ad essere utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto”.

Un esame caso per caso della precedente utilizzazione del veicolo sarebbe inoltre “una fonte di incertezza giuridica, contraria all’obiettivo suddetto”. L’avvocato generale ne deduce che non ricadono nella nozione di «circolazione dei veicoli» soltanto le situazioni in cui il sinistro si verifica allorquando il veicolo viene adibito o è stato adibito per finalità diverse dal trasporto, ad esempio come macchina da lavoro o come arma, od anche come luogo di abitazione.

Rimane da stabilire se debbano essere fissati dei limiti attinenti all’origine del danno, vale a dire i meccanismi del veicolo necessari per la sua funzione di trasporto. L’avvocato generale constata, da un lato, che il legislatore dell’Unione non ha fissato condizioni di questo tipo. Dall’altro lato, poiché l’incendio è stato provocato dal veicolo in maniera spontanea, è sufficiente, a suo avviso, considerare unicamente il coinvolgimento del veicolo stesso. Egli aggiunge che, poiché questo tipo di rischio è inerente alla funzione di trasporto del veicolo, “non occorre ricercare una qualche azione od un’origine precisa del danno”.

Questa interpretazione, conclude la nota CGUE, sarebbe conforme all’obiettivo “di garantire che le vittime degli incidenti causati da veicoli beneficino di un trattamento paragonabile, indipendentemente dal luogo del territorio dell’Unione in cui l’incidente si è verificato”. Alla luce di queste circostanze, l’avvocato generale sostiene che “il coinvolgimento del veicolo, utilizzato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto, consegue dalla semplice constatazione del suo contributo, a qualsiasi titolo, alla realizzazione del sinistro”.

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