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La ripartizione del risarcimento versato dall’assicurazione sulla vita

Vanno sottoposte alle Sezioni Unite le seguenti questioni:

1.   se in materia di assicurazione sulla vita in favore di un terzo, in presenza della diffusa formula contrattuale, presente anche nel contratto in esame e genericamente riferita ai legittimi eredi, detta espressione sia meramente descrittiva di coloro che, in astratto, rivestono la qualità di eredi legittimi o se debba intendersi, invece, che sia riferita ai soggetti effettivamente destinatari dell’eredità;

2.   se la designazione degli eredi in sede testamentaria possa interferire, in sede di liquidazione di indennizzo, con la individuazione astratta dei legittimi eredi;

3.   se, in tale seconda ipotesi, il beneficio indennitario debba ricalcare la misura delle quote ereditarie spettanti ex lege o se la natura di diritto proprio sancita dalla norma (cfr. art. 1920, ultimo comma, c.c.) imponga una divisione dell’indennizzo complessivo fra gli aventi diritto in parti uguali.

Cassazione civile sez. III, sentenza del 16/12/2019 n. 33195

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