A colloquio con l’Avv. Ritrovato sull’impatto che il nuovo Regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020 in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi e del nuovo Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 avranno sugli intermediari. Quali adempimenti da adottare in vista del 31 marzo 2021?
Avvocato quali sono stati i provvedimenti che hanno introdotto non poche modifiche alla disciplina già in vigore in materia – tra l’altro – della distribuzione assicurativa?
La cosiddetta “Mifid” delle polizze è caratterizzata dall’entrata in vigore il prossimo 31.03.21 dei provvedimenti Ivass n. 97 del 04.08.20 nonché del regolamento n. 45 del 04.08.20.
In data 23.03.21 Ivass ha pubblicato i chiarimenti applicativi cosiddette “FAQ” per l’attuazione di tale ultimo passaggio volto a completare il quadro dell’IDD (Insurance Distribution Directive) n. 2016/97 entrata in vigore il primo ottobre 2018.
Da qui l’acronimo estensivo sicuramente improprio di IDD2 allorquando si tratti dei provvedimenti in premessa. In tale contesto assume rilevanza anche il comunicato stampa del 19.03.21 sempre dell’Autority in ordine all’introduzione del mistery shopping seppure in forma sperimentale per ispezioni in incognito.
Tale progetto ancora da strutturare in via definitiva rappresenta l’attuazione di individuare nuovi strumenti e metodologie per l’attività di vigilanza. Il panorama assicurativo viene altresì caratterizzato dallo schema del decreto presidenziale contenente la tabella unica nazionale delle menomazioni macro permanenti ex art. 138 dlgs 209/05 per cui il Mise ha deliberato l’attivazione delle consultazioni pubbliche. La liquidazione del danno biologico da macro permanente e quindi superiore al 9% (da 0 a 9 esiste già normativa nazionale) dovrà pertanto superare il regime di utilizzo delle tabelle esistenti presso i tribunali che divergono e creano sperequazioni su base nazionale, non ostante l’utilizzo ormai consolidato di quelle del Tribunale di Milano.
Si menzionano infine le attività del Mise di concerto col Ministero della Giustizia per l’attivazione di quanto previsto dall’art. 187 dlgs 209/05 circa l’istituzione dell’arbitro assicurativo. In tale panorama tornando al Regolamento 45 del 04.08.20 il testo mira a:
- Disciplinare il processo di approvazione dei prodotti assicurativi.
- Disciplinare l’attività di distribuzione dei prodotti assicurativi.
- Regolamentare i processi di approvazione e distribuzione dei prodotti aventi ad oggetto i prodotti d’investimento assicurativo.
Nell’ambito delle molteplici attività per gli intermediari si segnalano nello specifico:
- Traslazione-cristallizzazione dei profili di responsabilità degli organi sociali coinvolti nei processi di distribuzione e di approvazione dei prodotti assicurativi
- Regolamentazione dei flussi informativi tra le imprese di assicurazione produttrici ed i distributori
- Regole ed elementi strutturali per l’individuazione del mercato di riferimento e del mercato di riferimento negativo
- Meccanismi di distribuzione dei prodotti assicurativi
- Sistema interno di controllo sulle collaborazioni orizzontali (ai sensi dell’art. 6 comma 6 le verifiche effettuate dalle compagnie sono svolte nei confronti dell’intermediario emittente ed hanno ad oggetto anche il rispetto degli obblighi previsti dal comma 5 da parte degli intermediari proponenti).
In questa prima fase di valutazione del Regolamento 45 è passato in secondo piano rispetto alle ulteriori tematiche quanto previsto dall’art. 9 “monitoraggio e revisione del prodotto assicurativo” alla lettera F per cui “nei casi di maggiore gravità nell’interruzione del rapporto di distribuzione con l’intermediario”.
I produttori informano prontamente Ivass.
Trattasi di revoca per giusta causa tipizzata che impone a tutti quegli intermediari che vorranno adottare linee gestionali attuative ed esecutive autonome nei limiti dell’impianto normativo, un’attenta ed approfondita riflessione.
Entrando nello specifico del provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, quali le principali modifiche di interesse per gli intermediari?
Il provvedimento, che anch’esso entra in vigore il 31.03.21, è composto da 7 articoli e 6 allegati, disciplina cinque aree, rispettivamente dedicate all’introduzione di modifiche ai regolamenti in via non esaustiva come segue:
- N. 23 del 9.05.08, concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti (cambia l’art. 1 del Provvedimento);
- N. 24 del 18.05.08 concernente la procedura di presentazione dei reclami a Ivass e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazioni e degli intermediari di assicurazione (muta l’art. 2 del provvedimento);
- N. 38 del 03.07.18 (cambia l’art. 3) recante disposizioni in materia di sistema di governo societario
- N. 40 del 02.08.18 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa (modificato l’art. 4);
- N. 41 del 02.08.18 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità, e realizzazione dei prodotti assicurativi (muta l’art. 5).
Di seguito una sintesi pragmatica dei più rilevanti aspetti applicativi
1-Il tema della consulenza si estende come nel contesto bancario anche ai contratti complessi vita e può essere prestata a pagamento anche in corso esecuzione degli stessi. Tale prestazione dovrebbe concretizzare un vantaggio per l’assicurato. Importante notare come venga meno nel provvedimento in esame il termine di assistenza poiché l’attività di consulenza del distributore è connotata dal rilascio al cliente di consigli specifici e personalizzati.
2-la valutazione di coerenza diventa condizione non emendabile per la distribuzione del prodotto assicurativo che deve necessariamente corrispondere alle richieste ed esigenze del contraente.
3-Le registrazioni telefoniche hanno nell’immediatezza giusta clausola di salvaguardia contenuta nelle richiamate FAQ Ivass, un periodo di tolleranza in fase di prima applicazione giusto contesto emergenziale sanitario. La finalità di tali registrazioni è ovviamente il conseguimento del maggior livello di tutela dell’assicurato in ogni fase della filiera gestionale. Sono soggette all’obbligo di registrazione ex art. 83 reg. 40 Ivass integrale e non solo nella fase conclusiva della trattativa le vendite, collocazioni e promozioni dei contratti interamente effettuati a distanza.
4-Gli incentivi rappresentano una disciplina oggi rientrante nel canale informativo verso l’assicurato ove possibile da effettuarsi anche in via preventiva.
5-Comunicazione alle imprese mandanti dell’accordo di collaborazione orizzontale. La comunicazione pertanto dell’esistenza di tali rapporti dovrà permettere quanto sopra delineato. Residua per tali aspetti una suppletiva valutazione preposta ai demandati organi circa gli impatti che il maggiore controllo avrà a discapito della libera concorrenza).
6-In riferimento alla vendita abbinata, individuazione di informazioni supplementari da fornire in caso di vendita di prodotti assicurativi abbinata ad un prodotto/servizio accessorio differente da un’assicurazione
7- Per quanto concerne la formazione e l’aggiornamento professionale, gli addetti all’attività d’intermediazione assicurativa operanti all’interno o all’esterno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A,B,D o F del registro nonché i dipendenti delle imprese di assicurazione e i produttori diretti, devono aver conseguito titolo di studio non inferiore al diploma d’istruzione secondaria superiore, come avviene per gli intermediari di primo livello (condizione non retroattiva).
8-L’intervento regolamentare in una ottica di semplificazione degli adempimenti operativi prevede l’obbligo d’indicazione della sola indicazione della sede legale della società d’intermediazione, senza quella delle sedi secondarie.
Il tempo dunque stringe. Qual è lo stato dell’implementazione, in particolare, tra gli agenti?
La normativa entra in vigore il 31 marzo 2021. Assume particolare rilevanza come mai prima d’ora la trattativa di secondo livello e l’attività sindacale affinché una corretta ricaduta pragmatica delle novità sgravi sia in termini di facere che di responsabilità, gli agenti. Le mandanti infatti saranno chiamate a dotare le reti commerciali dei necessari programmi informatici e tecnologici per il perseguimento delle finalità in premessa descritte.
La funzione d’ausilio e supporto può operare su vari livelli. A livello esemplificativo sicuramente non esaustivo l’attuazione dell’art. 12 circa il mercato di riferimento effettivo reg. 45 se attuato con i criteri di cui al comma 9 esonererebbe l’agente dagli incombenti di cui ai commi 6 ed 8. Tale esempio permette di comprendere pertanto la necessità di un giusto bilanciamento tra gli accordi quadro e le attività sindacali che dovranno comunque in ogni caso fare mantenere alla categoria un indispensabile perimetro di autonomia e indipendenza, pur nel perseguimento degli obiettivi di cui sopra.
Foto in copertina: Avvocato Jader Ritrovato