Il documento contiene lo schema di Provvedimento recante le modifiche e le integrazioni al Regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018 volte a consentire la registrazione sul portale web del Registro unico degli intermediari delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi tramite strumenti di identificazione digitale

L’Ivass ha posto in pubblica consultazione lo schema di Provvedimento recante le modifiche e le integrazioni al Regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018 volte a consentire la registrazione sul portale web del Registro unico degli intermediari delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi tramite strumenti di identificazione digitale.
Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’IVASS, entro il 2 maggio 2023 al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].
L’obiettivo di Ivass è di ottimizzare la gestione del RUI, anche tenuto conto del numero elevato dei soggetti iscritti, prevedendo il ricorso a strumenti di identificazione dell’operatore più evoluti rispetto alla pec, come richiesto dal CAD e in linea con quanto previsto dall’art. 109-bis, comma 1-ter del Codice delle Assicurazioni.
In tale contesto, l’Istituto intende adottare un nuovo applicativo del portale web del RUI che permetta agli operatori di effettuare le richieste di iscrizione, modifica e cancellazione sul portale stesso con accesso tramite l’identità digitale (SPID), la carta nazionale dei servizi (CNS), la carta d’identità elettronica (CIE), secondo le modalità che saranno indicate nelle istruzioni tecniche che verranno pubblicate sul sito istituzionale. Alcune attività saranno direttamente completabili dai soggetti abilitati a operare sul sito – senza peraltro che sussista più l’obbligo di ricorrere alla firma elettronica del documento d’interesse – mentre altre richiederanno ulteriori controlli e validazioni da parte dell’Istituto.
A tale fine, il Provvedimento abroga le disposizioni del Regolamento che prescrivono l’obbligo di compilare su modello elettronico inviato a mezzo di posta elettronica certificata le istanze e le comunicazioni richieste, introducendo prescrizioni coerenti con la nuova architettura informatica del portale.
In particolare, è stabilito che gli intermediari persone fisiche italiani e comunitari, abilitati a operare in regime di stabilimento, accedono direttamente al portale RUI tramite SPID, CNS o CIE.
Per le società iscritte nel RUI, l’accesso avviene con le stesse modalità sopra richiamate (SPID, CNS o CIE) per il tramite del legale rappresentante o, nel caso di distributori comunitari abilitati a operare in Italia in regime di libertà di stabilimento, tramite il rappresentante della sede secondaria.
L’Istituto provvederà a rilasciare tramite separate istruzioni applicative le specifiche tecniche per effettuare l’accesso al portale web del RUI.
Leggi anche Nel 2021 la raccolta premi rc auto e cvt è stata di 15,27% miliardi