Il risarcimento è stato negato perché la polizza conteneva un’esclusione per danni di guerra
Allianz ha vinto una causa dell’Alta Corte britannica per il suo rifiuto di pagare una richiesta di risarcimento da parte dell’Università di Exeter per i danni causati dallo smaltimento di una bomba della seconda guerra mondiale. Lo scrive The Evening Standard che ha ricostruito l’intera vicenda.
Nel febbraio 2021 gli appaltatori che lavoravano in un cantiere edile su un terreno privato a ovest del campus dell’università hanno portato alla luce il dispositivo inesploso da 1.000 kg. La bomba altamente esplosiva era stata sganciata dalle forze tedesche nel 1942 ed era soprannominata “l’Hermann” da Hermann Goring, “numero due” del regime nazista.
Il Royal Logistic Corps dell’esercito ha esaminato la bomba arrugginita e ha concluso che non poteva essere rimossa in sicurezza per un’esplosione controllata. Con l’aiuto di una squadra di eliminazione di bombe della Royal Navy il dispositivo è stato racchiuso con circa 400 tonnellate di sabbia all’interno di una recinzione metallica e fatto esplodere provocando danni ad alcuni edifici nelle immediate vicinanze.
L’Ateneo ha attivato la copertura assicurativa fornita da Allianz chiedendo un risarcimento in relazione ai danni alle residenze e alla “interruzione dell’attività” legata al ricollocamento temporaneo degli studenti.
Allianz ha rifiutato di pagare affermando che la perdita subita dall’università rientrava nell’ambito di una clausola di “esclusione di guerra”. E, il giudice Nigel Bird gli ha dato ragione. Il giudice ha affermato che una questione centrale nel caso era se il danno della bomba fosse “causato dalla guerra”. Ed ha così argomentato. “L’analisi del buon senso è questa: la perdita è stata causata da un’esplosione. L’esplosione è stata innescata dalla decisione ragionevole, e ovviamente corretta, di far esplodere la bomba. Se non ci fosse stata la bomba, non ci sarebbe stata alcuna esplosione. A mio avviso, il lancio della bomba è stata l’ovvia causa prossima del danno”. Scontata, a questo punto, la conclusione: “Lo sganciamento della bomba è un atto di guerra e quindi la perdita subita è esclusa dalla copertura”.
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