Non sono stati riscontrati elementi lesivi del plurimandato come invece riteneva il Sindacato Nazionale Agenti

L’accordo dati sottoscritto da Generali Italia con i propri Gruppi Aziendali Agenti non contrasta con la disciplina sulla tutela della concorrenza (legge 10 ottobre 1990, n. 287 e artt. 101 e 102 del Tfue).
È quanto ha deciso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), bocciando di fatto il ricorso dello Sna (Sindacato Nazionale Agenti), presentato nel dicembre 2022.
Lo Sna aveva deciso di rivolgersi all’Authority in quanto riteneva che l’accordo presentasse alcuni profili anticoncorrenzali in merito al trattamento dei dati degli assicurati. Nel mirino dello Sna, la disposizione dell’accordo che sancisce la contitolarità dei dati personali dei clienti tra agenti e compagnia.
La decisione aveva lasciato perplesso più di qualcuno, pronto a scommettere che l’impettita rimostranza fosse rispedita al mittente. E così è stato.
Va anche aggiunto che certi accenni sapienziali, così come i reiterati attacchi rivolti al GA-GI e le rancorose accuse di nuocere al mercato si sono mostrate con il tempo prive di fondamento. Nella storia del piccolo mondo delle polizze, si ricorda che il 31 ottobre 2017 il GA-GI è stato il primo Gruppo Agenti a sottoscrivere un accordo sul tema con la mandante. Accordo che negli anni successivi è stato sottoscritto dagli altri quattro Gruppi Agenti della galassia Generali: Anagina, Gaag, Gaat e Unat.
In riferimento all’accordo in questione che già nelle premesse ribadisce il ruolo centrale degli agenti nella distribuzione di prodotti e servizi assicurativi e nella gestione dei clienti, gli agenti di Generali Italia possono in caso di risoluzione del mandato agenziale, ricontattare i propri clienti e informarli del passaggio ad altra compagnia. “Questo – si legge nella nota con cui il GA-GI dava notizia dell’accordo – è reso possibile proprio dalla contitolarità dei dati personali tra agenti e compagnia. In pratica il cliente sottoscriverà un’unica privacy valida per entrambe le imprese: agenzia e compagnia; il tutto a vantaggio delle agenzie che eviteranno l’attuale dispendio di tempo per raccogliere una privacy a parte, predisposta solo in formato cartaceo”. Questo aspetto “premia l’agente che come libero imprenditore baserà il suo successo proprio sulla consulenza che è in grado di esercitare e sul rapporto fiduciario che ha instaurato con il cliente”.
In costanza di rapporto, invece, un qualsiasi accordo privatistico non può essere “contra legem” e quindi ovviare alla legge n. 40/2007 o a qualsiasi altra legge dello Stato in quanto risulterebbe del tutto nullo ed inefficace.
Come ha spiegato l’avvocato Rudi Floreani sul Sole 24 Ore di sabato, “gli accordi di contitolarità che disciplinano la materia dei dati e lo scambio dei flussi informativi tra le compagnie e le reti distributive agenziali, non escludono che il singolo intermediario possa parallelamente assumere la veste di autonomo titolare per quei trattamenti peri quali determina autonomamente finalità e modalità”.
Andando oltre certo intimismo condominiale resta un dato preoccupante. Siamo davanti a un’azione che di certo non ha contribuito a distendere i rapporti con Ania e con Generali, mentre siamo ancora in alto mare per il rinnovo dell’Accordo Nazionale Impresa-Agenti scaduto oltre 20 anni fa. L’ultima riunione tra le parti risale al 3 maggio dello scorso anno quando l’Ania si alzò dal tavolo delle trattative. La rottura si consumò proprio sul tema della titolarità dei dati del cliente, in considerazione dell’assunto dello Sna di ritenere l’agente sempre e solo titolare autonomo del dato.
Eppure, il rinnovo dell’Accordo Nazionale Impresa-Agenti, non dovrebbe essere una priorità e tantomeno una necessità per tutti gli operatori?
a cura di Vincenzo Giudice
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