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Danni biologici, Tabella unica nazionale per tutti i sinistri: la Cassazione chiarisce i criteri di applicazione

La Tabella unica nazionale danni biologici si afferma come riferimento centrale nel sistema risarcitorio italiano, anche per i sinistri avvenuti prima della sua entrata in vigore. Italia Oggi fa il punto della situazione, ricordando come attraverso la sentenza n. 8630/2026, la Corte di Cassazione sia intervenuta su un tema che ha generato incertezza applicativa, chiarendo che la tabella unica nazionale (Tun) può essere utilizzata come parametro equitativo nella liquidazione del danno non patrimoniale, pur in assenza di efficacia retroattiva. Il principio consente di uniformare i criteri decisionali e di ridurre le disparità tra i risarcimenti riconosciuti sul territorio nazionale.

La decisione prende posizione su un contrasto interpretativo emerso dopo l’introduzione del dpr 13 gennaio 2025, n. 12, che aveva limitato formalmente l’ambito di applicazione della tabella ai sinistri successivi al 5 marzo 2025. Secondo i giudici, tuttavia, il riferimento alla tabella unica nazionale danni biologici non costituisce un’applicazione retroattiva né analogica, ma si configura come «un’applicazione generalizzata in via indiretta come parametro equitativo privilegiato». In altri termini, il giudice è tenuto a utilizzare i criteri più aggiornati disponibili al momento della decisione, nel rispetto degli articoli 1226 e 2056 del codice civile.

Il pronunciamento arriva a seguito di un rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano, che aveva evidenziato il rischio concreto di disparità nei risarcimenti. Il caso riguardava un sinistro stradale del 2021, con una richiesta risarcitoria superiore a 235 mila euro per danni biologici macropermanenti, danno morale e pregiudizio alla capacità lavorativa. La scelta tra le tradizionali tabelle milanesi e la Tun avrebbe comportato una differenza significativa, superiore a 21.500 euro per un’invalidità del 35%.

La Cassazione rileva che le differenze tra Tun e tabelle milanesi sono nel complesso contenute, pur variando per fasce di invalidità: la Tun è più favorevole nelle fasce basse e alte, mentre Milano prevale nella fascia intermedia. Il confronto non può però essere solo numerico, perché l’equità dipende da un criterio complessivo e coerente di liquidazione del danno.

La Tun viene inoltre qualificata come parametro di riferimento più uniforme grazie alla base normativa e alla struttura a punto variabile, che garantisce una progressione più che proporzionale del risarcimento in relazione all’invalidità e all’età, rafforzandone il ruolo rispetto alle tabelle giurisprudenziali.

Restano vincoli processuali: in appello la Tun è applicabile solo se è contestato anche il criterio di calcolo, mentre in Cassazione richiede assenza di accertamenti di fatto. La decisione punta infine a stabilizzare il sistema, rendendo più prevedibili le liquidazioni e riducendo il contenzioso, anche in fase stragiudiziale.

a cura di Vincenzo Giudice

Leggi anche: https://www.intermediachannel.it/2026/04/17/risarcimento-del-danno-grave-la-tabella-unica-nazionale-al-centro-del-sistema-assicurativo/

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