
(Autore: Francesco Machina Grifeo – Quotidiano del Diritto)
Nelle lesioni molto gravi, ove si tratti di dover risarcire anche i c.d. «aspetti relazionali» propri del «danno non patrimoniale», il giudice è tenuto a verificare se i parametri delle tabelle in concreto applicate tengano conto – come accade per quelle di Milano – pure del c.d. «danno esistenziale», ossia dell’alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell’esistenza. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 24473/2014, peraltro respingendo la domanda di una donna rimasta vittima di un tragico incidente stradale in quanto la personalizzazione era avvenuta correttamente proprio partendo dalle tabelle meneghine.
Il caso – La vicenda era quella di una, all’epoca, giovane donna travolta da un’auto rubata, il cui conducente si era poi dato alla fuga, mentre guidava il suo motorino, finendo sotto l’auto che si trovava davanti a lei, e riportando postumi da invalidità permanente del 90 per cento. La Corte di appello di Bologna aveva condannato il guidatore, successivamente rintracciato, e l’assicurazione a 942mila euro a titolo di danno non patrimoniale e 664mila euro per danno patrimoniale, oltre interessi. Secondo la ricorrente, però, la sentenza impugnata aveva omesso di pronunciarsi «sulle poste risarcite a titolo di danno non patrimoniale, nulla dicendo sul danno esistenziale».
Liquidazione unitaria – La Suprema corte nel rigettare il motivo ricorda in primis che «il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude la possibilità di un separato e autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc., che hanno solo funzione descrittiva dell’estensione dell’unico danno non patrimoniale nella fattispecie in esame), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione».
Personalizzazione – Con riguardo al risarcimento degli «aspetti relazionali», nelle ipotesi in cui l’invalidità abbia prodotto «radicali cambiamenti di vita», i giudici di Piazza Cavour chiariscono che se le tabelle applicate non tengono conto anche del danno esistenziale si deve procedere alla c.d. “personalizzazione”, «riconsiderando i parametri anzidetti in ragione anche di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l’integralità del ristoro spettante al danneggiato».
Per Piazza Cavour, però, il tribunale di Bologna, che fra l’altro ha applicato le tabelle milanesi, ha proceduto correttamente adottando una «ulteriore personalizzazione» alla luce dell’età della donna al momento del sinistro, delle modalità del fatto lesivo, della gravità dei postumi e dell’incidenza degli stessi sulla vita quotidiana della danneggiata.
Danno da mala gestio – Con riguardo poi alla richiesta di un danno da mala gestio dell’assicurazione per aver effettuato il pagamento del massimale dopo tre anni, la Suprema corte chiarisce che il «colpevole ritardo» è coperto «ampiamente» dagli interessi legali a cui è stato condannato l’istituto sulla somma già pagata a titolo di massimale. Del resto, conclude la sentenza, neppure risulta che l’attrice abbia provato l’esistenza di un maggior danno oltre quanto coperto dagli interessi legali.




