Per la Corte di Cassazione – sentenza numero 11524 del 23/05/2014 – serve anche la prova del danno e del collegamento tra il danno stesso e l’inadempimento
Nuova sentenza della Corte di Cassazione che potrebbe “rivoluzionare” la vita dei pf, in positivo. Infatti secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 11524 del 23/05/2014 non basta provare l’inadempimento di obblighi nascenti dal contratto per affermare la responsabilità dell’intermediario finanziario e del promotore. Serve anche la prova del danno e del collegamento tra il danno stesso e l’inadempimento.
Così come riporta l’inserto legale de Il Sole 24 Ore, una responsabilità solidale non può essere conseguenza della sola diversificazione degli investimenti, concordata con il risparmiatore, «pur in presenza dell’obbligo del promotore di svolgere la sua attività esclusivamente per conto e nell’interesse soltanto di intermediazione mobiliare, come previsto dall’articolo 5 comma terzo, della legge n. 1 del 1991».
Ma qual è la novità? L’aspetto determinante è che perché possano essere chiamati in causa società e promotore si deve prima accertare il fatto illecito commesso dal promotore ai danni dell’investitore e, solo dopo avere compiuto questo accertamento con esito positivo, è consentita la verifica dell’estensione della responsabilità del promotore all’intermediario per il quale ha operato. Nel caso specifico al quale la sentenza si riferisce non è venuto alla luce un fatto illecito per l’investitore che possa avere rilevanza sul versante penale o solo su quello civile. Come pure non ha rilevanza ai fini di un eventuale risarcimento, l’inadempimento da parte del promotore del vincolo di esclusiva con la società di intermediazione mobiliare.
Fonte: Advisor Online (Articolo originale)



