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ANIA Trends: La normativa internazionale applicabile all’incidente aereo Germanwings

Germanwings Imc

L’ultimo numero di ANIA Trends dedica una sezione alla normativa internazionale (per quanto riguarda la responsabilità civile del vettore) applicabile all’incidente aereo della compagnia aerea Germanwings, controllata da Lufthansa, che ha causato la morte di 149 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio.

Come ricorda la newsletter dell’Ufficio Studi ANIA, i dettagli in merito ai contenuti della polizza di responsabilità con cui Allianz Global Corporate & Specialty ha assicurato il vettore aereo non sono ancora noti. Il Gruppo assicurativo ha disposto una somma iniziale di circa 300 milioni di dollari a copertura di tutte le richieste e dei costi legati all’evento (comprensivi dei risarcimenti ai familiari dei passeggeri, del valore del velivolo e di altri costi legati ai soccorsi, alle indagini sul luogo dell’incidente, al supporto legale e all’assistenza per i familiari).

La normativa internazionale che regola la responsabilità civile del vettore aereo verso i passeggeri è quella della Convenzione di Montreal del 1999 che, disciplina il trasporto aereo internazionale e che prevede, innovando rispetto al passato, il “principio della responsabilità civile del vettore aereo” in caso di lesioni personali (previo accertamento della stessa). Tale responsabilità, ricorda ANIA Trends, si articola in due livelli:

  • Responsabilità oggettiva del vettore per danni fino a 113.100 DSP (Diritti Speciali di Prelievo, unità di conto dell’FMI), pari a circa 145.000 Euro);
  • Responsabilità basata sulla colpa presunta del vettore, che può essere evitata solo dimostrando: a) l’assenza di colpa (negligence) da parte sua o dei suoi preposti; b) il concorso di colpa del passeggero; c) la responsabilità dell’incidente attribuibile esclusivamente a un terzo.

La Convenzione, estesa a tutti i vettori comunitari dal Regolamento (CE) n. 2027/97, ha inoltre introdotto ulteriori princìpi:

  • Pagamenti anticipati ai familiari delle vittime, in caso di lesioni personali, quantificata in una somma forfettaria non inferiore a 16.000 DSP, pari a circa 20.400 Euro (pagamenti che non costituiscono riconoscimento di responsabilità da parte del vettore aereo);
  • La c.d. “quinta giurisdizione”, che di fatto offre alle persone aventi diritto al risarcimento la possibilità di agire dinanzi ai tribunali ove il reclamante ha la sede principale o la residenza.

Il Gruppo Lufthansa, con il supporto di Allianz, ha già versato 50.000 Euro ai familiari delle vittime, a titolo di acconto, per far fronte alle esigenze più immediate.

Intermedia Channel

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