Opinione della Settimana

Rendita vitalizia (a titolo oneroso) nulla se il vitaliziato è troppo anziano o gravemente malato

Sentenza - Giurisprudenza Imc

(di Andrea Alberto Moramarco – Quotidiano del Diritto)

Il contratto di rendita vitalizia a titolo oneroso – detto anche di mantenimento – per mezzo del quale una parte si obbliga a prestare assistenza morale e materiale all’altra parte per tutta la durata della vita di quest’ultima, in cambio della nuda proprietà dell’immobile in cui vive il cosiddetto vitaliziato, deve considerarsi nullo per mancanza dell’elemento dell’alea qualora già al momento della stipulazione del contratto è facilmente prevedibile la morte prossima del vitaliziato, in considerazione della sua età avanzata o del suo cagionevole stato di salute. In tal caso, infatti, manca quella situazione di incertezza circa il vantaggio economico o la perdita che potranno verificarsi nel rapporto, che costituisce la causa del contratto. Questo è quanto si desume dalla sentenza del Tribunale di Vicenza 882/2016.

Il caso – La statuizione dei giudici veneti si inserisce all’interno di una controversia tra fratelli sorta in seguito all’apertura della successione del proprio padre, il quale 4 mesi prima di morire aveva stipulato con uno dei suoi figli un contratto di rendita vitalizia a titolo oneroso con il quale alienava a questi la proprietà della sua abitazione, riservando a sé l’usufrutto, quale corrispettivo delle prestazioni di assistenza materiale e morale che il figlio si era impegnato ad offrire per l’intera vita del padre. Gli altri fratelli ritenevano però che tale contratto di mantenimento dovesse considerarsi nullo – con conseguente restituzione dell’immobile alla massa ereditaria – per mancanza dell’alea contrattuale: al momento della stipula il padre aveva 93 anni ed era già gravemente malato.

La decisione – Anche il Tribunale concorda con la tesi della mancanza di causa e dichiara nullo il contratto stipulato tra padre figlio e riconducibile allo schema di cui all’articolo 1872 c.c.. I giudici affermano, infatti, che tali tipi di contratti, detti di “mantenimento”, o di “vitalizio assistenziale”, o ancora di “assistenza morale e materiale” sono di natura aleatoria e, pertanto, la mancanza di tale elemento ne determina la nullità, in quanto fa venir meno quella «situazione di incertezza circa il vantaggio economico o la perdita che potranno, alternativamente, verificarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto». E l’elemento aleatorio, inoltre, deve sussistere al momento della conclusione del contratto ed essere legato «sia all’imprevedibile durata della sopravvivenza del beneficiario, sia alla correlativa uguale incertezza in ordine al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante (che possono variare, giorno per giorno, a seconda dei bisogni del beneficiario, anche in ragione dell’età e della salute) e il valore dei cespiti patrimoniali ceduti a questo dal vitaliziato». Pertanto, se come nel caso di specie, già al momento della stipula è prevedibile la morte prossima del vitaliziato per ragioni di età o per le sue condizioni di salute, il contratto non può che considerarsi nullo.

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