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Tempi stretti per gli stretti legami

Tempo - Scadenza (Foto rawpixel.com) Imc

Scade il prossimo 30 aprile il termine per la comunicazione degli “stretti legami” all’Ivass da parte degli intermediari iscritti in sezione A. Analoga comunicazione era stata resa dai brokers entro lo scorso 31 marzo

Tutti gli agenti iscritti alla data del 1 ottobre 2018 in sezione A presso il Ruir devono comunicare, come già il mese scorso hanno fatto i brokers, con riferimento alla propria posizione, nonché attestare – in relazione a quella di ciascun intermediario iscritto nella sezione E di cui si avvalgono alla stessa data e il cui rapporto sia ancora in essere al 14 febbraio 2019 – che non sussistono condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS con riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami.

La comunicazione, che va fatta utilizzando il modello elettronico scaricabile dal sito www.ivass.it al link previsto come allegato al Provvedimento Ivass 58/2017 deve essere inviata, dopo la compilazione e dopo essere stata firmata digitalmente, entro il prossimo 30 aprile (dal proprio indirizzo PEC a suo tempo comunicato all’Autorità) all’indirizzo PEC [email protected].

Il modello va compilato attentamente facendo riferimento al concetto di controllo come definito dall’art. 72 del Codice delle Assicurazioni Private (che amplia il perimetro di quanto stabilito dall’art. 2359 del Codice civile) e a quello di “stretti legami” introdotto dalla IDD al punto III) dell’art. 1, comma 1 del CAP. Gli agenti costituiti in forma societaria avranno cura di compilare un modello in proprio in qualità di persone fisiche mentre un ulteriore modello andrà compilato dal rappresentante legale per la società riportando le medesime considerazioni.

Dovrà poi essere allegato un file in formato pdf o jpg con il quale l’agente relaziona e dichiara in ordine a partecipazioni e stretti legami e autocertifica che questi non siano di ostacolo all’attività di vigilanza dell’IVASS.

Da ultimo, dopo aver acquisito le necessarie dichiarazioni dai collaboratori iscritti in sezione E, l’agente attesta la sussistenza o meno di partecipazioni e stretti legami.

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