In EvidenzaNews

Incendio a Milano, nessun indennizzo per gli inquilini?

Siamo tutti rimasti a bocca aperta domenica davanti ai Tg della sera che rimandavano le immagini dell’incendio divampato a Milano. In poco tempo è andata distrutta la Torre dei Moro di via Antonini, in una macabra replica del rogo di Londra del giugno 2017, quando nel quartiere North Kensington prese fuoco la Grenfell Tower, un grattacielo di 24 piani, nel quale trovarono la morte 72 persone.

Nonostante le analogie, il maxi incendio di Milano ha sì divorato il grattacielo in calcestruzzo armato, ma per fortuna non ha provocato vittime, tra le 60 famiglie che vi abitano.

La Torre dei Moro era un edificio di recente costruzione, consegnato nel 2011, una struttura di circa 60 metri di altezza, con 16 piani fuori terra, due piani interrati (garage) e un piano fuori terra a uso commerciale.

Mentre proseguono le verifiche alle strutture portanti, ci si interroga sulle cause. Se le ipotesi sembrano concordare sul fatto che l’incendio si sia sviluppato in un appartamento del 15° piano, ci si chiede come sia stato possibile che il rivestimento esterno della facciata si accendesse come un cerino e in meno di 15 minuti la facciata dell’edificio fosse già stata avvolta dalle fiamme. Una circostanza da chiarire, visto che l’incendio è partito dall’alto.

Angelo Lucchini, docente di Architettura tecnica al Politecnico di Milano ed esperto di edifici alti e complessi ha dichiarato al Corriere della Sera che il rivestimento estero ha giocato un ruolo fondamentale per la propagazione delle fiamme: “Il rivestimento è stato realizzato con materiale combustibile, in grado di reagire rapidamente all’innesco che, per quanto è dato sapere, pare sia avvenuto a un piano alto. È inappropriato e non si concilia con i requisiti di sicurezza rispetto al fuoco previsti dal ministero dell’Interno per gli edifici civili”.

Ha invece retto perfettamente il sistema antincendio della tromba delle scale, che ha permesso agli inquilini di lasciare lo stabile in sicurezza senza che gli spazi si riempissero di fumo con il rischio di intossicazione.

Il funzionario dei Vigili del Fuoco, Carlo Cardinali rassicura un po’ tutti sul rischio crollo spiegando che “l’edificio sicuramente non collasserà perché la struttura centrale in cemento armato non risulta interessata dalle fiamme, a differenza di quella esterna in metallo. Quindi, il rischio concreto è che possa staccarsi la struttura e venire giù”.

Tuttavia, restano aperti numerosi interrogativi, a partire dal materiale usato nella costruzione della torre e da chi pagherà il conto di questo disastro.

L’amministratore della torre, Augusto Bononi, ha dichiarato alla stampa che l’involucro della facciata ventilata era stata realizzata con pannelli di Alucobond: “un pannello composito costituito da due lamine di alluminio accoppiate a un nucleo incombustibile o difficilmente infiammabile, con riempimento minerale”, secondo quanto riporta la brochure del prodotto. L’amministratore ha aggiunto che si stava verificando la possibilità di ripulire e verificare gli ancoraggi delle lastre e dei pannelli di facciata per poter approfittare delle agevolazioni fiscali.

La versione dell’amministratore è stata però smentita dalla ditta 3A Composites GmbH, secondo cui quei pannelli non erano fatti di Alucobond, un prodotto registrato dell’azienda tedesca, riaprendo così le discussioni sul materiale che componeva i pannelli che hanno preso fuoco.

Su chi pagherà il conto dei danni la partita è aperta, con il grande rischio per gli inquilini di non ricevere alcun indennizzo.

L’avvocato Nicola Frivoli del Comitato Scientifico del portale Condominio e Locazione ricorda l’esistenza di un vuoto normativo nel nostro ordinamento e anche se abbiamo “la disciplina sull’antincendio che in teoria dovrebbe coprire anche situazioni come questa, di fatto manca una norma ad hoc”. In capo ai costruttori non esiste quindi alcun obbligo, visto che ci sono solo delle linee guida, una sorta di raccomandazione, preparate dai vigili del fuoco per il ministero.

“L’articolo 1669 del codice civile – afferma Frivoli – stabilisce la responsabilità dell’appaltatore per la rovina o i gravi difetti di edifici o immobili di lunga durata, che si manifestino però nel corso di dieci anni dal loro compimento. La Torre dei Mori è stata costruita tra il 2006 e il 2011, sono già trascorsi dunque i 10 anni dalla fine dei lavori. Dunque, potrebbe esserci in questo caso la prescrizione”.

Saranno allora le assicurazioni a indennizzare i circa 70 proprietari degli appartamenti andati in fumo? Frivoli spiega anche che dal 2013 i condomini non è più obbligatorio avere una copertura assicurativa per gli edifici condominiali. Spesso i condomini acquistano una polizza che garantisca i danni originatasi nelle parti comuni e, in casi eccezionali, anche per danni conseguenti ad avvenimenti accaduti all’interno di un appartamento e dunque di proprietà esclusiva di un condomino. “Il classico esempio è dato dalla caduta di un calcinaccio da un balcone di proprietà non del condominio ma di uno degli inquilini. Le polizze assicurative comunque escludono i danni per dolo o per colpa grave”. Infine, l’edificio è stato costruito più di 10 anni fa e non può considerarsi “nuovo”. Ciò significa che in questo caso, una eventuale polizza potrebbe avere delle franchigie che abbasserebbero il valore economico dell’indennizzo.

<
Articoli correlati
EsteroNews

Mercati assicurativi africani, crescita al 4,4% e ostacoli all’AI

Il rapporto AIO 2026 segnala una penetrazione assicurativa disomogenea, buoni risultati per i…
Leggi di più
EsteroNews

Glassdrive acquisisce Glaskedjan e cresce in Svezia

La rete svedese conta oltre 90 sedi. Il marchio manterrà la propria identità, accedendo alle…
Leggi di più
ApprofondimentiIn EvidenzaNews

Coperture LTC collettive: 113 euro l'anno per una rendita di 500 euro al mese

Lo studio degli Attuari presentato al seminario Assoprevidenza sui costi della non autosufficienza…
Leggi di più
Newsletter
Iscriviti alla nostra Newsletter

Resta aggiornato sulle ultime novità, sugli eventi e sulle iniziative Intermedia Channel.





termini e condizioni