
Il Parlamento europeo ha votato a favore delle proposte di emendamento alla direttiva Solvency II che ridurrebbero gli obblighi normativi sulle captive a partire dal 2026. La normativa – sottolinea Captive Insurance Times – cita le captive nella definizione di “imprese piccole e non complesse”. In particolare precisa che “per impresa piccola e non complessa si intende un’impresa di assicurazione e di riassicurazione, comprese un’impresa di assicurazione captive e un’impresa di riassicurazione captive”. Una volta classificate come “piccole e non complesse”, le imprese dovrebbero beneficiare di misure di proporzionalità in materia di reporting, informativa, governance, revisione delle politiche scritte, calcolo delle riserve tecniche, valutazione del rischio e della solvibilità e piano di gestione del rischio di liquidità.
Le imprese “piccole e non complesse” possono anche utilizzare un calcolo semplificato per uno specifico modulo di rischio o sottomodulo di rischio senza dover rispettare le condizioni generali per l’utilizzo di un approccio semplificato.
Secondo AM Best, “le modifiche Solvency II, la cui entrata in vigore è prevista per gennaio 2026, dovrebbero portare a un processo prudenziale più snello, proporzionato e basato sul rischio per le entità captive domiciliate nell’UE”.
“Poiché le società captive sono spesso piccole e hanno poco personale, questo principio di proporzionalità è di particolare importanza per garantire che i requisiti normativi non diventino eccessivamente onerosi”, afferma l’agenzia di rating.
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