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DL CRESCITA 2.0 – LE NOVITA’ PER IL SETTORE ASSICURATIVO

Sono diverse le novità per il settore assicurativo contenute all’interno del DL Crescita 2.0Misure urgenti per l’innovazione e la crescita: agenda digitale e startup”. Vediamo nel dettaglio quanto previsto dagli artt. 21-22 del DL:

  • Affidamento ad una struttura interna dell’IVASS della prevenzione amministrativa delle frodi nel settore delle assicurazioni della RCA. Gestione di un’unica banca dati attraverso cui sarà più facile individuare anomalie e frodi. L’IVASS potrà segnalare tali anomalie alle Autorità giudiziarie

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS), cura la prevenzione delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all’attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode. Ai predetti adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché al fine di migliorare l’efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle  imprese di assicurazione e di individuare i fenomeni fraudolenti, l’IVASS:

a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall’archivio informatico integrato, nonché le informazioni e la documentazione ricevute dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari di assicurazione, al fine di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi;
b) richiede informazioni e documentazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari di assicurazione, anche con riferimento alle iniziative assunte ai fini di prevenzione  e contrasto del fenomeno delle frodi assicurative, per individuare fenomeni fraudolenti ed acquisire informazioni sull’attività di contrasto attuate contro le frodi;
c) segnala alle imprese di assicurazione e all’Autorità Giudiziaria preposta i profili di anomalia riscontrati a seguito dell’attività di analisi, di elaborazione dei dati di cui alla precedente lettera b) e correlazione dell’archivio informatico integrato, invitandole a fornire informazioni in ordine alle indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati e alle querele eventualmente presentate;
d) fornisce collaborazione alle imprese di assicurazione, alle forze di polizia e all’autorità giudiziaria ai fini dell’esercizio dell’azione penale per il contrasto delle frodi assicurative;
e) promuove ogni altra iniziativa, nell’ambito delle proprie competenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore assicurativo;
f) elabora una relazione annuale sull’attività svolta a fini di prevenzione e contrasto delle frodi, e alle iniziative assunte a riguardo dalle imprese di assicurazione e formula proposte di modifica della disciplina in materia di prevenzione delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Per combattere le frodi, l’IVASS si avvale di un archivio informatico integrato, connesso con la banca dati degli attestati di rischio con la banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati, con l’archivio nazionale dei veicoli e con l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, con il Pubblico registro automobilistico, con i dati a disposizione della CONSAP per la gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada, con i dati a disposizione per i sinistri gestiti dall’Ufficio Centrale italiano, nonché con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private, individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i ministeri competenti e l’IVASS. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati, sono stabilite le modalità di connessione delle banche dati, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione e conservazione dell’archivio e per l’accesso al medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione dell’archivio da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri.

  • Abolizione delle clausole di tacito rinnovo eventualmente previste dai contratti

Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’art. 1899, commi 1 e 2 del codice civile. Le disposizioni si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell’art.170, comma 3 del presente Codice. Le clausole in contrasto con queste previsioni sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio dell’assicurato.

  • Introduzione del contratto base di RC Auto che tutte le compagnie sono tenute a offrire in regime di piena libertà tariffaria

Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’IVASS, l’Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, è definito il “contratto base” di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, e sono altresì definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso “contratto base”.

Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del “contratto base” e delle ulteriori garanzie e clausole di cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante link ad altre società del medesimo gruppo, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo. L’offerta di cui al comma 4 deve utilizzare il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l’IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere – ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo – un unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le ulteriori clausole, di cui al comma 4, selezionate.

  • Creazione di un’area riservata su tutti i siti internet per garantire una corretta ed aggiornata informativa online

Introduzione di una disciplina che obblighi le compagnie di assicurazione a predisporre sui propri siti apposite aree riservate a ciascun contraente, accedibili mediante sistemi di accesso controllato, tramite le quali sia possibile consultare le coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze, e, limitatamente alle polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate, nonché effettuare rinnovi e pagamenti.

  • Rafforzamento dei requisiti professionali per l’iscrizione dei produttori diretti e dei collaboratori degli intermediari

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’IVASS definirà con apposito regolamento, che dovrà riunificare e armonizzare la disciplina esistente in materia, gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l’aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning.

  • Possibilità di collaborare tra intermediari per favorire la concorrenza

Per il superamento dell’attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l’utilizzo dei rispettivi mandati  ed anche se agiscono quali monomandatari. Detta collaborazione è consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o nell’elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a condizione che al cliente sia fornita, con le modalità e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l’attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, nonché l’indicazione dell’esatta identità, della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione adottata. L’IVASS vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e può adottare disposizioni attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai consumatori. Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.

  • Ripristino del termine di 10 anni per la prescrizione delle polizze vita “dormienti”

Si riporta da 2 a 10 anni il termine di prescrizione delle polizze vita “dormienti”, ridotto nel 2008 a soli due anni, termine che si è rivelato del tutto insufficiente al fine di garantire la possibilità di riscatto della polizza, soprattutto in caso di morte dell’intestatario.

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