Sono diverse le novità per il settore assicurativo contenute all’interno del DL Crescita 2.0 “Misure urgenti per l’innovazione e la crescita: agenda digitale e startup”. Vediamo nel dettaglio quanto previsto dagli artt. 21-22 del DL:
- Affidamento ad una struttura interna dell’IVASS della prevenzione amministrativa delle frodi nel settore delle assicurazioni della RCA. Gestione di un’unica banca dati attraverso cui sarà più facile individuare anomalie e frodi. L’IVASS potrà segnalare tali anomalie alle Autorità giudiziarie
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS), cura la prevenzione delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all’attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode. Ai predetti adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché al fine di migliorare l’efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle imprese di assicurazione e di individuare i fenomeni fraudolenti, l’IVASS:
a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall’archivio informatico integrato, nonché le informazioni e la documentazione ricevute dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari di assicurazione, al fine di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi;
b) richiede informazioni e documentazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari di assicurazione, anche con riferimento alle iniziative assunte ai fini di prevenzione e contrasto del fenomeno delle frodi assicurative, per individuare fenomeni fraudolenti ed acquisire informazioni sull’attività di contrasto attuate contro le frodi;
c) segnala alle imprese di assicurazione e all’Autorità Giudiziaria preposta i profili di anomalia riscontrati a seguito dell’attività di analisi, di elaborazione dei dati di cui alla precedente lettera b) e correlazione dell’archivio informatico integrato, invitandole a fornire informazioni in ordine alle indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati e alle querele eventualmente presentate;
d) fornisce collaborazione alle imprese di assicurazione, alle forze di polizia e all’autorità giudiziaria ai fini dell’esercizio dell’azione penale per il contrasto delle frodi assicurative;
e) promuove ogni altra iniziativa, nell’ambito delle proprie competenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore assicurativo;
f) elabora una relazione annuale sull’attività svolta a fini di prevenzione e contrasto delle frodi, e alle iniziative assunte a riguardo dalle imprese di assicurazione e formula proposte di modifica della disciplina in materia di prevenzione delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Per combattere le frodi, l’IVASS si avvale di un archivio informatico integrato, connesso con la banca dati degli attestati di rischio con la banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati, con l’archivio nazionale dei veicoli e con l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, con il Pubblico registro automobilistico, con i dati a disposizione della CONSAP per la gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada, con i dati a disposizione per i sinistri gestiti dall’Ufficio Centrale italiano, nonché con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private, individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i ministeri competenti e l’IVASS. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati, sono stabilite le modalità di connessione delle banche dati, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione e conservazione dell’archivio e per l’accesso al medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione dell’archivio da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri.
- Abolizione delle clausole di tacito rinnovo eventualmente previste dai contratti
Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’art. 1899, commi 1 e 2 del codice civile. Le disposizioni si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell’art.170, comma 3 del presente Codice. Le clausole in contrasto con queste previsioni sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio dell’assicurato.
- Introduzione del contratto base di RC Auto che tutte le compagnie sono tenute a offrire in regime di piena libertà tariffaria
Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’IVASS, l’Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, è definito il “contratto base” di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, e sono altresì definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso “contratto base”.
Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del “contratto base” e delle ulteriori garanzie e clausole di cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante link ad altre società del medesimo gruppo, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo. L’offerta di cui al comma 4 deve utilizzare il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l’IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere – ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo – un unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le ulteriori clausole, di cui al comma 4, selezionate.
- Creazione di un’area riservata su tutti i siti internet per garantire una corretta ed aggiornata informativa online
Introduzione di una disciplina che obblighi le compagnie di assicurazione a predisporre sui propri siti apposite aree riservate a ciascun contraente, accedibili mediante sistemi di accesso controllato, tramite le quali sia possibile consultare le coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze, e, limitatamente alle polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate, nonché effettuare rinnovi e pagamenti.
- Rafforzamento dei requisiti professionali per l’iscrizione dei produttori diretti e dei collaboratori degli intermediari
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’IVASS definirà con apposito regolamento, che dovrà riunificare e armonizzare la disciplina esistente in materia, gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l’aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning.
- Possibilità di collaborare tra intermediari per favorire la concorrenza
Per il superamento dell’attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l’utilizzo dei rispettivi mandati ed anche se agiscono quali monomandatari. Detta collaborazione è consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o nell’elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a condizione che al cliente sia fornita, con le modalità e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l’attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, nonché l’indicazione dell’esatta identità, della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione adottata. L’IVASS vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e può adottare disposizioni attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai consumatori. Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.
- Ripristino del termine di 10 anni per la prescrizione delle polizze vita “dormienti”
Si riporta da 2 a 10 anni il termine di prescrizione delle polizze vita “dormienti”, ridotto nel 2008 a soli due anni, termine che si è rivelato del tutto insufficiente al fine di garantire la possibilità di riscatto della polizza, soprattutto in caso di morte dell’intestatario.
Intermedia Channel
Perbacco! Un commento così asettico ai provvedimenti presi ieri dal Governo da Voi non me lo sarei aspettato davvero: pare che abbiano rivoluzionato il mondo dell’intermediazione assicurativa italiana (un’altra volta!) e tuttavia di questa cosa sembra che non se ne sia accorto nessuno a Intermedia … A me sembra invece che, se le cose rimarrano così fino al termine dell’iter parlamentare, presto si potrebbero aprire nuovi e suggestivi scenari di sviluppo per il ns. lavoro di agenti. Non viene da Intermedia riferito neppure che la collaborazioni tra iscritti al RUIR, stando alla bozza che è girata ancora ieri prima del CDM, potrebbe essere ammessa ora anche per “gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), d) dell’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”, con i broker e con le banche in sostanza. Si tratterebbe piuttosto adesso di capire come le ns. imprese agenzie potranno ora approfittare di queste aperture normative per riposizionarsi meglio sul mercato problemativo di oggi. Insomma, a mio parere potrebbero essere maturate finalmente delle gran belle opportunità sul piano normativo per gli intermediari assicurativi italiani che varrebbe la pena prendere invece nella giusta considerazione per provare a riprenderci in mano le opportunità di un mercato che è cambiato ma le polizze continua pure a farle con chi nel frattempo si è adeguato. Inoltre, perchè non iniziare a domandarci se non rappresenti un’opportunità per noi intermediari pure la previsione che si leggeva ancora ieri nella bossa del DL dell’obbligo in capo alla ns. Compagnie di distribuire attraverso internet un contratto base di RC Auto? Se, per esempio, ciò potesse essere attuato sui siti internet delle ns. agenzie? Io la penso che in capo a 5 anni nessuno dei ns. clienti verrà più in agenzia a comperare le ns. polizze auto e che quindi tanto varrebbe iniziare fino d’ora a ricercare una strada nuova, meno onerosa e più efficiente, per il collocamento di un prodotto a prezzi in futuro tendenzionalmente descrescenti che ormai il mercato percepisce solo più come una “commodity” come un’altra.
A questo punto, anziché limitarci ad assistere da spettatori a come la politica sta cambiando il ns. mondo, secondo me sarebbe auspicabile:
1. Realizzare urgentemente un intervento politico, condiviso possibilmente tra Unapass e SNA, per sollecitare la politica a fare un ulteriore sforzo in direzione dell’abrogazione dell’ultimo comma della lettera e) dell.art.109 DLGS 7/9/2005 n. 209 laddove si prevede che “ … Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro.” Atteso che le compagnie, soprattutto le più grandi e pretenziose, rilasciano oggi più facilmente lettere di libera collaborazione agli iscritti in sez. B che mandati agenziali alle realtà che ne hanno già uno. Si tratterebbe, in sostanza di anticipare le nuove norme europee al riguardo;
2. Incontrare IVASS al più presto, possibilmente insieme Unapass e SNA per richiedere la previsione di una modalità di iscrizione al registro anche di tutte quelle nuove situazioni, societarie e di consorzi, che si potrebbero ora costituire tra gli agenti assicurativi con la messa in comune dei mandati agenziali rilasciati in capo ai singoli. Sarebbe ciò opportuno prevedere la possibilità che la collaborazione realizzabile tra i vari operatori potesse esprimere nei fatti anche una forma di “plurimandato orizzontale” e non si limitasse soltanto alle collaborazioni “verticali” fra gli operatori. Attualmente, non è iscrivibile al registro, come si sa, una società priva di un mandato diretto di una compagnia assicurativa.
Insomma, quando in un mondo come quello assicurativo, tremendamente ingessato e terrorizzato dal nuovo che avanza , qualcosa si muove, anche se a seguito di un intervento operato dall’esterno come questo ma che può aprire delle opportunità per tutti, perchè gli intermediari, che di questo immobilismo subiscono tutti i giorni le conseguenze, non possono festeggiare tutti insieme?
Al di là delle ns. appartenenze (o non appartenenza) a me sembra che oggi forse ad avere vinto potrebbe essere un modo nuovo e più attuale di intendere la ns. professione.
Speriamo bene e molte grazie per la gentile attenzione.
Finalmente la libera collaborazione tra intermediari!
Siamo ritornati a prima dell’entrata in vigore del regolamento ISVAP, 2007 e si grida all’innovazione!
Fino ad allora, le collaborazioni tra gli Agenti si limitavano a qualche polizza scambiata più per cortesia che per interesse, molte volte rinunciando alle provvigioni. Bene che vada, si ripristinerà la stessa prassi.
Chiunque si lasci andare a commenti trionfalistici, fantasticando possibili joint venture o eccitanti collaborazioni “orizzontali”, non conosce la realtà dei fatti oppure non svolge questa professione.
All’atto pratico, quale intermediario, già oberato da tutti i balzelli normativi, tariffari, commerciali, gestionali, di controllo, formativi e quant’altro sarà disposto a caricarsi di ulteriori responsabilità per avviare una collaborazione convinto, così, di risolvere i problemi di redditività della propria agenzia?
Collaborando per acquisire contratti dividendo le provvigioni e sopportando l’intero carico gestionale di tale produzione?
CHE INNOVAZIONE! O come dice Pier, possiamo festeggiare tutti insieme perché avanza qualcosa di nuovo….
Ritornando sul decreto, l’abrogazione del tacito rinnovo è il vero obiettivo del legislatore: consentire alle Compagnie di applicare la tariffa RCA su base annua correggendo la norma che era stata digerita male, quella del DL di marzo con la quale si stabiliva di rilasciare la tariffa ogni 2 anni.
Bene, invece, l’agenzia antifrode, il ripristino della prescrizione e la digitalizzazione delle compagnie in favore degli assicurati.
Concludo complimentandomi, nel mio piccolo, con la redazione, per la competenza e la professionalità che traspare dal modo con cui rilasciano notizie, su argomenti molto delicati, per quelle che sono, con ammirata neutralità.
Assolutamente d’accordo con te Angelo. Con tutte le incombenze burocratiche dei carichi, ci manca solo che collaboro coi colleghi per ” spostare ” le polizze auto sinistrate oppure per far risparmiare il cliente. Certo su ” grandi Rischi ” ( parlo di polizze RE di almeno 10.000,00 euro di premio annuo può essere una comoda soluzione, ma fino ad oggi c’eravamo arrangiati senza problemi. Sono altri i casini che devono risolvere ” questi signori ” come, per esempio, il problema ancora aperto dei ” tre preventivi ” …. che fra un po’ diventerà quello delle ” tre carte “…..
voltaire diceva “disapprovo quel che dite ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo” e cosi’ democraticamente mi dissocio da ciò che hanno appena detto angelo e roberto e approvo ciò che ha detto pier.
Per Angelo e Roberto faccio due sempici esempi:
Per Roberto: se un tuo cliente medico specialista di chirurgia estetica che ha già stipulato con te polizza vita pensionistica e una ottima temporanea caso morte per tutelare la sua famiglia e inoltre ha già coperto la rca sua e dei suoi familiari ti chiedesse: mi puoi cortesemente fare una consulenza per la responsabilità civile professionale?
per i tre preventivi è la stessa cosa. il tuo patrimonio è il tuo cliente medico o il marchio dell’unica compagnia con cui lavori?
Per Angelo se un tuo cliente ben coperto come sopra per la pensione integrativa e per un capitale importante per la famiglia in caso di sua prematura scomparsa ti chiedesse di dargli una ottima soluzione per coprire il pagamento delle spese sanitarie necessarie in caso di malattie e la tua compagnia avesse un prodotto scadente con recesso nei primi due anni di stipula come molte compagnie italiane nel mercato ancora esercitano non pensi sia interessante per te poter ricercare e proporre magari perchè ti eri già organizzato con un collega che ripete il mandato di una compagnia specializzata nel ramo malattia che non esercita da subito alcun recesso e che magari tutela a vita intera il tuo cliente.
Erano solo due piccole pillole che spero per Voi non siano “amare”
Con i migliori saluti e forza con le liberalizzazioni per la libertà degli agenti professionisti indipendenti!!!
Mi sbaglio o con l’abolizione del tacito rinnovo viene definitivamente azzerata per l’RCAuto quella parte della liquidazione dell’agente denominata MONTEPREMI?
Vi prego di correggermi se sbaglio…
Buongiorno Gianni, secondo me hai ragione.
I premi RCA non formano più monte premi ai fini dell calcolo dell’indenità sull’incremento registrato nei rami di cui all’art. 24 della ANA 2003 poichè a questo punto, come hai giustamente notato Tu, non esisteranno più ai sensi della lettera b) dell’art. 25 premi che verranno a scadere dopo la naturale scadenza delle ns. polizze auto.
Peraltro, non è proprio una novità perchè, a quanto ne so, ormai da molti anni i maggiori gruppi assicurativi stanno già lavorando nella RCA con polizze RCA senza tacita proroga.
Gli incassi nella RCA continuano a valere però ai fini del calcolo dell’indennità calcolata in base agli incassi di cui all’art. 26 del ns. ANA.
Credo che le cose stiano così.
Buona giornata.
In realtà anche questo è un problema solo parziale. Se si stesse alla lettera dell’art. 25 III comma lett. b) da quando il termine per la disdetta RCA è stato ridotto a 15 gg. , solo quei contratti andrebbero conteggiati ai fini del montepremi.
Le compagnie che già da anni hanno adottato il non tacito rinnovo (e sono parecchie) in genere stabiliscono un montepremi “convenzionale” sul portafoglio RCA da 1 a 2 mesi nelle trattative con i Gruppi Agenti in sede di Accordi Integrativi.
Se il tuo GA non l’ha fatto forse è il caso di sollecitarlo a farlo o a verificare se è una prassi già consolidata verificando con i colleghi che recentemnte si sono fatti liquidare.
Caro Roberto, nessuno discute la comodità di riqualificare l’offerta come nei casi che hai riportato in modo chiaro.
Ma quì ci hanno propagandato cambiamenti epocali, nuovi scenari, collaborazioni orizzontali fantastiche..
Hanno leggermente esagerato.
Se si tratta di poter gestire il cliente top per soddisfare nel modo migliore le sue aspettative, ben venga la collaborazione, ammesso che la regolamentazione della norma la renda concretamente realizzabile.
Non vedo prospettiva di sviluppo con collaborazioni di questo tipo.
Carissimo Angelo, seguo con attenzione le Tue riflessioni. Continuerei a fare anch’io come Roberto due esempi, non per convincerTi ma per cercare di dimostrare in pratica ciò che intendevo dire. Perché, in questo sono d’accordo con Te, noi siamo gente che deve badare al sodo e non alle chiacchiere. Il mio gruppo assicurativo è stato recentemente comperato da un altro gruppo. il mio più grande cliente è una impresa che ho assicurato finora in pratica in concorrenza con la direzione di quest’altro gruppo che ci ha comperato perché immagino di essere riuscito per fortuna ad essere più competitivo di loro. Secondo Te, se non avrò la possibilità di proporre con un altro marchio assicurativo i miei prossimi preventivi di coperture a questo cliente, come andrà a finire adesso che la mia offerta sarà uniformata a quella del mio “ex” concorrente, ora proprietario della mia compagnia? In un mondo assicurativo molto concentrato questa credo che per le ns, agenzie sia una storia che si ripeta molto frequentemente. Un altro esempio. E’ un paio di anni che sto perdendo affari importanti per via del rating della mia mandante. Se avessi avuto la possibilità di sottoporre offerte con marchi in questo periodo più accreditati la mia agenzia avrebbe potuto guadagnare di più in attesa che la mandante rimettesse ordine nei suoi conti. Non sono opportunità di sviluppo in concreto queste o stiamo facendo solo filosofia secondo Te? Grazie della gentile attenzione! 🙂
Grazie, Pier, le tue riflessioni. Indubbiamente, la capacità di mettere insieme i diversi punti di vista, serve a tutti noi.
L’aspetto che, a mio parere, manca a completare il quadro del tuo esempio è: si sarà un collega disposto a dividere la parte positiva dell’attivitò, le provvigioni, caricandosi sull’agenzia la gestione, gli eventuali sinistri che ne possono conseguire, con tutte le responsabilità delle quali dovrà rispondere, per la collaborazione?
E se si, fino a che punto sarà disposto a farlo?
Il gradimento della compagnia al collega con cui dovremmo collaborare, è una eventualità da tenere in considerazione?
Senza dimenticare che il nostro collega più affezionato è comunque nostro concorrente. Per cui le collaborazione sono viste con sospetto, con diffidenza, con la paura che la polizza di un nostro cliente appoggiata ad un collega potesse dare a lui il pretesto di proporsi.
Beninteso, si tratta solo della mia opinione.
Sinceri saluti.
Scusami, ma se devo fare il consulente, come posso farlo per i prodotti ” della concorrenza ” se non ho l’adeguata formazione, come recita il Regolamente n. 5 che ben conosci ? …ah forse basta farsi dare le CGA dal collega, studiarle, e poi proporre la polizza del collega, come facciamo già abitualmente da anni, solo per quei clienti per cui ” ne vale la pena “. Ma dai, siamo seri, i problemi nel mondo assicurativo, purtroppo, sono in mano a politicanti inesperti e assolutamente ignoranti in materia…ma vi ricordate la Legge Bersani che ha cercato di far sparire le Classi 14 e ridurre i premi assicurativi ? Guardatela oggi e ditemi i casini che ha provocato…vedo agenzie che ” prendono ” l’attestato prodotto dalla legge bersani e lo ” trasformano ” in attestato ” pulito ” così non applicano il sovrappremio che molte Compagnie caricano tra la CU 01 proveniente da Bersani e la CU 01 che ha ” mio nonno ” che guida, beato lui, da 50 anni senza incidenti !
In attesa di un nuovo accordo a livello di categoria, sarà necessario stabilirne, attraverso i gruppi agenti, con le singole mandanti. Ci sono già alcune reltà nel panorama RCA che nonostante commercilaizzano contratti senza tacito rinnovo, hanno previsto comq per i loro agenti che rientrassero nel calcolo dell’indennità.
Buon lavoro