Opinione della Settimana

Agenzia delle Entrate: Alle Direzioni regionali la competenza sull’imposta sulle assicurazioni

L’Agenzia delle Entrate rivede le competenze degli uffici in materia di imposta sulle assicurazioni, estendendo anche a tale imposta la competenza delle Direzioni regionali nei confronti dei “grandi contribuenti”. La nuova ripartizione di competenza decorre dal 1° gennaio 2013.

In origine, la competenza a liquidare l’imposta e a curare le attività di accertamento e controllo era dell’ufficio del registro; successivamente è stata affidata agli uffici locali e, da ultimo, agli uffici territoriali delle Direzioni provinciali. Con il provvedimento del 5 febbraio 2013, viene rivista tale ultima previsione, al fine di garantire una maggiore efficacia dell’attività di controllo nella specifica materia.

In base all’art. 4 del regolamento di amministrazione, dal 2009 la competenza a gestire il rapporto tributario con i c.d. “grandi contribuenti” (sono tali i soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro) è attribuita alle Direzioni regionali. Tale previsione riguarda le imposte dirette e l’IVA. Con delibera n. 57 del 27 dicembre 2012, l’art. 4 del Regolamento di amministrazione è stato modificando estendendo la competenza delle Direzioni regionali nei confronti dei “grandi contribuenti” all’imposta sulle assicurazioni, al fine di consentire una più efficace gestione della posizione complessiva dei soggetti in questione.

Con il provvedimento del 5 febbraio 2013, l’Agenzia attua questa previsione e allo stesso tempo stabilisce che nei confronti degli altri contribuenti la competenza sulle attività di controllo sostanziale passi dagli uffici territoriali all’ufficio controlli (gli uffici territoriali continuano invece a curare la liquidazione delle dichiarazioni e la gestione dei rimborsi).

I criteri di attribuzione delle competenze indicati dall’Agenzia si applicano anche al contraente, domiciliato o avente sede in Italia, che è obbligato a presentare la dichiarazione per assicurazioni stipulate con assicuratori esteri; le disposizioni si riferiscono anche al contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti e al contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto.

Vengono infine disciplinate le attività relative all’imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese non residenti che operano in libera prestazione di servizi di cui all’art. 4-bis, legge n. 1216/1961: la norma fa riferimento al “competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di Roma”, che viene individuato nell’ufficio Grandi contribuenti della Direzione Regionale del Lazio.

La nuova ripartizione di competenza decorre dal 1° gennaio 2013, con riferimento alle annualità per le quali i termini di cui agli articoli 29 e 30 della legge n. 1216/1961 sono ancora in corso, ad eccezione delle attività di liquidazione e di gestione dei rimborsi relative all’imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese non residenti che operano in libera prestazione di servizi, che hanno efficacia dalla medesima data, ma con riferimento ai periodi d’imposta decorrenti dal 1° luglio 2010.

Fonte: Ipsoa Fisco (Articolo originale)

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