Anche i delitti sulla privacy, la frode informatica con sostituzione dell’identità digitale e l’indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito sono entrati a far parte del catalogo dei reati contemplati dal Dlgs 231, come previsto dal Dl 93 del 14 agosto 2013 (il decreto che contiene le norme sulla violenza di genere, ora all’esame della Camera per la conversione in legge).
Ma se l’introduzione dei reati di frode informatica e di contraffazione di carte di credito potrebbe non avere conseguenze operative importanti per le aziende, i delitti sulla privacy saranno di grande impatto, soprattutto per la configurazione della responsabilità per l’illecito trattamento dei dati.
Gli ingressi più recenti
L’inosservanza di specifici provvedimenti del Garante della privacy o la mancata acquisizione del consenso per il trattamento dei dati per fini di marketing, o ancora la conservazione delle riprese di videosorveglianza per periodi superiori a 7 giorni sono solo alcuni esempi delle violazioni potenzialmente in grado di interessare l’intera platea delle società commerciali.
A evidenziare questa circostanza è stata proprio la Corte di cassazione, con la relazione III/01/2013 del 22 agosto scorso. Con l’articolo 9 del Dl 93/2013, infatti, è stata introdotta una nuova aggravante a effetto speciale del delitto di frode informatica (640-ter del Codice penale) nel caso in cui il fatto venga commesso con sostituzione dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti. La pena prevista è la reclusione da due a sei anni e una multa da 600 a 3mila euro. Scopo normativo, secondo la Cassazione, è ampliare la tutela dell’identità digitale per aumentare la fiducia dei cittadini nei servizi online e arginare le frodi con furto di identità.
La stessa norma ha poi inserito nel reato di frode informatica, aggravato dalla sostituzione dell’identità digitale, l’indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento (articolo 55 comma 9 del Dlgs 231/2007), e i delitti (ma non le contravvenzioni) sulla violazione della privacy previsti dal Dlgs 196/2003 – e cioè le fattispecie di trattamento illecito dei dati, di falsità nelle dichiarazioni-notificazioni al Garante e di inosservanza dei provvedimenti del Garante – nel catalogo dei reati che fanno scattare la responsabilità degli enti a norma del Dlgs 231/2001.
Le conseguenze
Tutte le imprese che hanno già adottato modelli organizzativi in base al decreto 231 e quelle che, in futuro, intendono predisporre i modelli, devono ora prevedere le misure organizzative e di prevenzione per questi nuovi delitti.
In assenza dei modelli preventivi o anche in presenza di modelli inadeguati o non aggiornati, se i vertici dell’impresa dovessero commettere uno dei delitti previsti in materia di privacy, la società sarà soggetta a una sanzione da 100 a 500 quote. Considerato che una quota singola può variare da un minimo di 258 fino a un massimo di 1.549 euro, la sanzione minima potrà oscillare tra 25.800 e 154.900 euro, mentre quella massima tra 129.000 e 774.500 euro.
Infine, bisogna ricordare che nell’arco di 11 anni si sono susseguite ripetute integrazioni, che hanno di gran lunga ampliato il catalogo delle violazioni penali rilevanti.
In particolare, qualche mese fa era stato aggiunto l’irregolare impiego di cittadini extracomunitari, mentre, nel 2011 era stata la volta di una serie di reati ambientali. Nel 2009 invece sono arrivati i reati di criminalità organizzata, i delitti contro l’industria e il commercio; i reati legati alla violazione del diritto d’autore, e l’induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.
Nel 2007 con le violazioni penali in materia di sicurezza sui posti di lavoro si è verificata la vera svolta, perché questi reati interessano l’intero mondo imprenditoriale. Inoltre, senza un modello organizzativo aggiornato, la società risponderà penalmente quando una delle persone che riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, gestione e controllo dell’ente, ovvero un soggetto sottoposto alla loro direzione o vigilanza, materialmente dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio. In caso di accertata responsabilità della società, questa può essere condannata a una sanzione pecuniaria fino a 1,2 milioni circa).
Autore: Rosanna Acierno – Il Sole 24 Ore



